Art.
1 - Precauzioni di carattere generale
Tutti
gli operatori, nelle strutture sanitarie ed assistenziali,
pubbliche e private, inclusi i servizi di assistenza sanitaria in condizioni
di emergenza ed i servizi per l'assistenza ai tossicodipendenti, nonché
quanti partecipano alle attività di assistenza e trattamento domiciliare di
pazienti, debbono adottare misure di barriera idonea a prevenire
l'esposizione delle cute e delle mucose nei casi in cui sia prevedibile un
contatto accidentale con il sangue o con altri liquidi biologici.
Tali
precauzioni, basate sulle modalità di trasmissione
in ambito assistenziale, vanno in particolare applicate oltre che al sangue,
al liquido seminale, alle secrezioni vaginali, ai liquidi cerebrospinali,
sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico e amniotico. Esse non vanno
invece, applicate a feci, secrezioni, nasali, sudore, lacrime, urine e
vomito, salvo che non contengano sangue in quantità
visibile.
Nell'effettuazione
di prelievi tecnicamente di difficile esecuzione, per le condizioni del
paziente o per la particolarità del sito di prelievo e durante l'istruzione del personale all'esecuzione dei prelievi stessi è
obbligatorio l'uso dei guanti.
Il
trasporto ai laboratori di campioni si sangue,
liquidi biologici e tessuti deve avvenire tramite l'utilizzazione di apposti
contenitori idonei ad evitare perdite.
Art.
2 - Eliminazione di aghi e di altri oggetti taglienti
L'eliminazione
degli aghi e degli altri oggetti taglienti, utilizzati nei confronti di
qualsiasi paziente, deve avvenire con cautele idonee
ad evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi, le lame di
bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti
né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione,
in appositi contenitori resistenti alla puntura.
I
presidi riutilizzabili debbono, dopo l'uso essere
immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia
sul HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come
preparazione per la sterilizzazione.
Art.
3 - Precauzioni per i reparti di malattie infettive
Nell'ambito
dei reparti di malattie infettive e nei reparti che ordinariamente provvedono
all'assistenza a pazienti infetti da HIV, in corrispondenza della
molteplicità di agenti infettanti che possono
colpire le persone assistite, debbono essere adottate misure di igiene
individuate a generale nonché tecniche assistenziali di isolamento enterico e
respiratorio idonee ad evitare la contaminazione ambientale da parte dei
microrganismi veicolati dai predetti pazienti.
Art.
4 - Norme per gli operatori odontoiatrici
Gli
operatori odontoiatrici, oltre ad osservare le precauzioni di carattere
generale, debbono indossare i guanti durante le
manovre che possono comportare contatto con mucose, sangue, saliva e fluido
gengivale, sostituendoli per ogni singolo paziente.
I
manipoli, gli ablatori ad ultrasuoni, le siringhe aria/acqua, le frese e
qualsiasi altro strumento che venga a contatto con
le mucose, dopo l'utilizzo, se riutilizzabili, vanno sterilizzati per ogni
singolo paziente. Nei casi in cui la sterilizzazione non sia
tecnicamente possibile, è obbligatoria la disinfezione degli strumenti con
sostanze chimiche di riconosciuta efficacia sull'HIV.
Tutti
i rifiuti dei gabinetti dentistici debbono essere
eliminati secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.
Art.
5 - Precauzioni per gli operatori addetti alle autopsie
Gli
operatori addetti alle autopsie, fermo restando quanto disposto dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975 n. 803, in
ordine al trasporto delle salme, debbono indossare, durante le
procedure, maschere, occhiali, guanti e camici a tenuta d'acqua.
Gli
strumenti e le superfici contaminate durante le procedure debbono
essere decontaminati con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia
sull'HIV.
Art.
6 - Precauzioni specifiche per i laboratori
Il
personale che opera nei laboratori, oltre ad osservare le precauzioni di ordine generale, deve adottare idonee misure protettive
durante la manipolazione di campioni di sangue, ed degli altri materiali
biologici indicati nell'art. 1. Al termine delle attività il personale deve
decontaminare i piani di lavoro con un disinfettante chimico di riconosciuta
efficacia sull'HIV.
La
gestione dei campioni clinici, dei materiali biologici indicati nell'art. 1 e
dei tessuti, deve essere effettuate in modo da minimizzare la diffusione di
materiali patologici per limitare la conseguente possibilità di
contaminazione dell'operatore e dell'ambiente.
Le
attività che comportano la produzione di virus in concentrazioni elevate, debbono essere eseguite in laboratori di sicurezza livello
3. della classificazione adottata
dall'Organizzazione mondiale della sanità. Per il pipettamento è obbligatoria
l'adozione di sistemi di tipo meccanico; Tuttavia la vetreria di laboratorio,
il materiale monouso e i rifiuti dell'attività di laboratorio debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla
legge 10 febbraio 1989, n. 45.
Le
apparecchiature debbono essere decontaminate prima
di qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.
Art. 7 - Precauzioni per il personale addetto alle
operazioni di primo soccorso e trasporto degli infermi e degli infortunati
Il
personale sanitario che effettua operazioni di primo
soccorso e trasporto di infermi ed infortunati deve utilizzare, oltre alle
precauzioni di carattere generale, sistemi meccanici di respirazione che
evitano il contatto diretto con le mucose dell'infermo.
Art.
8 - Obblighi degli organi preposti
Gli
organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali,
pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di laboratori,
nonché i responsabili delle istituzioni di volontariato o delle
organizzazioni assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:
1.
rendere edotti, con
adeguati strumenti di informazione, gli operatori
dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di
prevenzione di cui al presente decreto;
2.
assicurare agli
operatori mezzi, presidi e materiali per l'attuazione delle presenti norme;
3.
disporre e vigilare
affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di
protezione messi a loro disposizione.
Art.
9 - Obblighi degli operatori
Tutti
gli operatori di cui all'art. 1 debbono:
1.
osservare le norme del
presente decreto nonché le misure correntemente
riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;
2.
usare, nelle
circostanze previste dal presente decreto, i mezzi di
protezione messi a loro disposizione;
3.
comunicare
immediatamente all'organo proposto l'accidentale esposizione a sangue o ad
altri liquidi biologici per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
4.
comunicare
immediatamente, all'organo proposto, eventuali proprie ferite o lesioni
cutanee essudative, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Art.
10 - Raccomandazioni ed indicazioni tecniche
Specifiche
raccomandazioni tecniche ed indicazioni sulle sostanze chimiche di
riconosciuta validità per la protezione dal contagio professionale da HIV,
potranno essere periodicamente definite dalla commissione nazionale per la
lotta contro l'AIDS.
Con
le stesse modalità potranno essere, altresì,
proposti standard di riferimento per presidi e materiali da utilizzare nelle
procedure assistenziali.
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