Regole più
severe per i responsabili d'azienda
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Batteri,
una guida per difendersi nei luoghi di lavoro |
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(Direttiva Ue 54/2000) |
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Protezione
e prevenzione della salute di quei lavoratori esposti ai rischi derivanti da
agenti biologici. E' questo l'obiettivo della Direttiva 2000/54/CE,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 17 ottobre
2000. Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo in grado di
riprodursi, qualunque coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbero
provocare infezioni, allergie o tossicità. Per poter valutare i rischi per la
salute o la sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti biologici, sostiene la
direttiva, bisogna determinarne la natura, il grado e la durata della loro
esposizione, in modo da poter considerare le conseguenti misure da adottare.
Per questo, il datore di lavoro deve fornire alle autorità competenti, dietro
loro espressa richiesta, l'indicazione degli elementi utilizzati per la
valutazione, le raccomandazioni sulla necessità di controllare l’agente
biologico, le informazioni sulle malattie che possono essere contratte, i
potenziali effetti allergenici o tossicogenici nonché la conoscenza di una
patologia da cui sia affetto un lavoratore e che abbia un nesso con la sua
attività lavorativa. Laddove si verifichi un infortunio o un incidente che
possa aver provocato la fuoriuscita di un agente biologico e quindi può
causare infezioni o malattie gravi, il datore di lavoro avrà l’obbligo di
informare immediatamente i lavoratori o i loro rappresentanti nonché
l’autorità competente. I casi di malattie o decesso che, conformemente alle
legislazioni e alle prassi nazionali, si ritiene risultino da un’esposizione
professionali ad agenti biologici, sono notificati alle autorità competenti.
In base a tutte le informazioni disponibili il datore di lavoro deve adottare
misure idonee affinché i lavoratori o i loro rappresentanti nell’impresa
ricevano una formazione lavorativa sufficiente ed adeguata. A tal fine, il
datore di lavoro tiene un elenco dei lavoratori esposti ad agenti biologici
da cui risulti il tipo di lavoro svolto, elenco che viene conservato per un
periodo più lungo, fino a quarant’anni dopo l’ultima esposizione conosciuta.
Gli Stati membri, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali,
adottano disposizioni per garantire, prima dell’esposizione, l’adeguata
sorveglianza sanitaria dei lavoratori per la cui sicurezza o salute sussista
un rischio. Qualora sia assicurata la sorveglianza sanitaria, va tenuta una
cartella sanitaria individuale per almeno 10 anni dopo la fine
dell’esposizione. Anche nei servizi sanitari e veterinari vengono adottate
misure per assicurare la tutela sanitaria e la sicurezza dei lavoratori
interessati, prendendo in considerazione la determinazione degli opportuni
processi di decontaminazione e disinfezione nonché l’applicazione di processi
che consentano di manipolare ed eliminare senza rischi i rifiuti contaminati.
In ogni caso, dovranno essere resi disponibili vaccini efficaci per i
lavoratori che non siano già immuni all’agente biologico al quale sono o
possono essere esposti. La presente Direttiva entrerà in vigore il 6 novembre
2000. (23 ottobre 2000) |
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IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
137,paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del
Comitato economico e sociale (1 ), previa consultazione del Comitato delle
regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (2 ), considerando quanto segue: (1)La
direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990,relativa alla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti biologici durante il lavoro [settima direttiva particolare, ai sensi
dell'articolo 16,paragrafo 1,della direttiva 89/391/CEE (3 ) ha subito
diverse e sostanziali modificazioni (4 ).È opportuno, a fini di chiarezza e
razionalità, procedere alla codificazione della direttiva 90/679/CEE. (2)L'osservanza
delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza e
i salute per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro costituisce
un'esigenza inderogabile per assicurare la sicurezza e la salute dei
lavoratori. (3)La presente
direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,paragrafo
1,della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro (5 ).Pertanto le disposizioni
di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell'esposizione dei
lavoratori agli agenti biologici, fatte salve le disposizioni più vincolanti
e/o specifiche contenute nella presente direttiva. (4)Una più
precisa conoscenza dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti
biologici nell'ambito del lavoro può essere ottenuta tramite la tenuta di
registri e i cartelle. (5)L'elenco e
la classificazione degli agenti biologici devono essere regolarmente
esaminati ed aggiornati in base alle nuove scoperte scientifiche. (6)Per alcuni
agenti biologici è opportuno prevedere indicazioni complementari alla loro
classificazione. (7)I datori di
lavoro devono adeguarsi ai nuovi sviluppi tecnologici al fine di migliorare
la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. (8)Devono
essere prese misure preventive per garantire la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti biologici. (9)La presente
direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della razionalizzazione
della dimensione sociale del mercato interno. (10)A norma
della decisione 74/325/CEE del Consiglio (6 ),il comitato consultivo per la
sicurezza, l'igiene e la tutela della salute
sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione per
l'elaborazione di proposte in tale settore. Esso
è stato consultato per l'elaborazione delle proposte relative alle direttive
del Consiglio inserite nella presente codificazione. (11)La
presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai
termini di attuazione indicati nell'allegato VIII, parte B, HANNO ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1.La presente
direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che
derivano o possono derivare per la loro sicurezza e la loro salute
dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi compresa la
prevenzione di tali rischi. Essa fissa le prescrizioni minime particolari in
questo settore. 2.Le
disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano integralmente a tutto il
settore di cui al paragrafo 1,fatte salve le disposizioni più rigorose e/o
specifiche contenute nella presente direttiva. 3.La presente
direttiva si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 90/219/CEE
del Consiglio (1 )e della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2 ). Articolo 2 Definizioni Ai fini della
presente direttiva, si intende per: a)"agente
biologico ":qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o tossicità; b)"microrganismo
":qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di
riprodursi o i trasferire materiale genetico; c)"coltura
cellulare ":il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da
organismi pluricellulari. Gli agenti
biologici sono suddivisi in quattro gruppi di rischio, a seconda del livello
di rischio di infezione: 1)agente
biologico del gruppo 1:un agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani; 2)agente
biologico del gruppo 2:agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi
nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche; 3)agente
biologico del gruppo 3:un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche; 4)agente
biologico del gruppo 4:un agente che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un
elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di
norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Articolo 3 Campo di applicazione —Individuazione e
valutazione dei rischi 1.La presente
direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono
essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività professionale. 2.Per
qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti
biologici, si deve determinare la natura, il grado e la durata
dell'esposizione dei lavoratori, in modo da poter valutare i rischi per la
salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare. Per i lavori
che comportano un'esposizione a diversi gruppi di agenti biologici, i rischi
sono valutati in base al pericolo presentato da tutti gli agenti biologici
pericolosi presenti. Tale
valutazione viene rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si
verifichi un cambiamento di condizioni che possa influire sull'esposizione
dei lavoratori agli agenti biologici. Il datore di lavoro fornisce alle
autorità competenti, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale
valutazione. 3.Si procede
alla valutazione di cui al paragrafo 2 sulla base di tutte le informazioni
disponibili, compreso quanto segue: a)la
classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana, conformemente all'articolo 18; b)le
raccomandazioni emananti da un'autorità competente, che segnalano la
necessità di controllare l'agente biologico per proteggere la salute dei
lavoratori qualora questi siano o possano essere esposti a tali agenti a
causa della loro attività lavorativa; c)le
informazioni sulle malattie che possono essere contratte a causa
dell'attività lavorativa svolta; d)i potenziali
effetti allergenici o tossicogenici derivanti dall'attività lavorativa
svolta; e)la
conoscenza di una patologia da cui sia affetto un lavoratore e che sia da
porre in relazione diretta con la sua attività lavorativa. Articolo 4 Applicazione dei vari articoli riguardo alla
valutazione dei rischi 1.Gli articoli
a 5 a17el'articolo 19 non si applicano se i risultati della valutazione di
cui all'articolo 3,dimostrano che l'esposizione e/o l'esposizione potenziale
avvengono rispetto a un agente biologico del gruppo 1 senza rischio
identificabile per la salute dei lavoratori. Si deve
tuttavia rispettare il punto 1 dell'allegato VI. 2.Se i
risultati della valutazione di cui all'articolo 3 dimostrano che l'attività
non comporta la deliberata intenzione di lavorare con agenti biologici o i
utilizzarli, ma può implicare l'esposizione dei lavoratori a detti agenti,
come nel caso delle attività il cui elenco indicativo figura nell'allegato I
[1], le disposizioni degli articoli 5,7,8,10,11,12,13 e 14 si applicano a
meno che, in base ai risultati della valutazione di cui all'articolo 3,esse
risultassero non necessarie. CAPO II OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO Articolo 5 Sostituzione Il datore di
lavoro evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi se il tipo di
attività lavorativa lo consente, sostituendoli con agenti biologici che, nelle
condizioni in cui vengono utilizzati, non siano nocivi o siano meno nocivi
per la salute dei lavoratori, in base alle conoscenze attuali. Articolo 6 Riduzione dei rischi 1.Se i
risultati della valutazione di cui all'articolo 3,rivelano un rischio per la
salute o la sicurezza dei lavoratori, l'esposizione di questi ultimi deve
essere evitata. 2.Ove ciò non
sia tecnicamente fattibile, tenendo presente l'attività lavorativa e la
valutazione del rischio di cui all'articolo3, l'esposizione deve essere ridotta
al livello più basso necessario per proteggere adeguatamente la salute e
sicurezza dei lavoratori interessati, in particolare tramite le seguenti
misure da applicare alla luce dei risultati della valutazione di cui
all'articolo 3: a)limitazione
al minimo del numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti; b)progettazione
dei processi lavorativi e uso di misure tecniche al fine di evitare o i
minimizzare l'emissione di agenti biologici sul luogo di lavoro; c)misure
collettive di protezione e/o misure di protezione individuale, qualora non
sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; d)misure
igieniche compatibili con l'obiettivo di prevenire o ridurre il trasferimento
o la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di
lavoro; e)uso del
segnale di rischio biologico, descritto nell'allegato II [2], e i altri
segnali di avvertimento appropriati; f)elaborazione
di procedure di emergenza per affrontare incidenti riguardanti agenti
biologici; g)ove
necessario o tecnicamente realizzabile, verifica della presenza, al di fuori
del contenimento fisico primario, di agenti biologici utilizzati sul lavoro; h)mezzi
necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti,
da parte dei lavoratori, in condizioni di sicurezza, compreso l'impiego di
contenitori sicuri e identificabili, eventualmente dopo trattamento adeguato; i)accordi per
la manipolazione ed il trasporto di agenti biologici all'interno del luogo di
lavoro in condizioni di sicurezza. Articolo 7 Informazioni da fornire all'autorità
competente 1.Se dai
risultati della valutazione di cui all'articolo 3 si evince un rischio per la
salute o la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro mette a
disposizione dell'autorità competente, che ne faccia richiesta, appropriate
informazioni riguardanti quanto segue: a)i risultati
della valutazione; b)le attività
durante il cui svolgimento i lavoratori sono stati esposti o potenzialmente
esposti ad agenti biologici; c)il numero
dei lavoratori esposti; d)il nome e le
competenze della persona responsabile della sicurezza e dell'igiene sul luogo
di lavoro; e)le misure
preventive e i protezione adottate, compresi i metodi e le procedure di
lavoro; f)il programma
d'emergenza per la protezione dei lavoratori contro l'esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o 4 che derivi
da un difetto nel contenimento fisico. 2.Il datore di
lavoro informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi infortunio o
incidente che possa aver provocato la fuoriuscita di un agente biologico e
che possa causare infezioni e/o malattie gravi in soggetti umani. 3.L'elenco di
cui all'articolo 11 e la cartella sanitaria di cui all'articolo 14 sono messi
a disposizione delle autorità competenti qualora l'impresa cessi l'attività,
conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali. Articolo 8 Misure igieniche e di protezione individuale 1.Per tutte le
attività che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, dovuto ad un'attività lavorativa con agenti biologici, il datore
di lavoro adotta misure appropriate atte a garantire quanto segue: a)che i
lavoratori non mangino o bevano nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio
di contaminazione ad opera di agenti biologici; b)che i
lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o i altri adeguati
indumenti speciali; c)che siano
messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati ed adeguati,
nonché eventualmente colliri e/o antisettici per la pelle; d)che i
necessari equipaggiamenti protettivi siano: —correttamente
riposti in un luogo ben determinato, —controllati e
puliti se possibile prima e, comunque, dopo ogni utilizzazione, —riparati o
sostituiti prima dell'uso ulteriore, se difettosi; e)che vengano
definite procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine
umana o animale. 2.Gli
indumenti di lavoro e l'attrezzatura di protezione individuale, compresi gli
indumenti protettivi di cui al paragrafo 1,che possono essere contaminati da
agenti biologici, devono essere tolti quando il lavoratore lascia la zona di
lavoro e, prima di passare alle misure di cui al secondo comma, riposti
separatamente dagli altri indumenti. Il datore di lavoro deve accertarsi che
tali indumenti e l'attrezzatura di protezione individuale vengano
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 3.Il costo
delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 non può essere
posto a carico dei lavoratori. Articolo 9 Informazione e formazione dei lavoratori 1.Il datore di
lavoro adotta le misure idonee affinché i lavoratori e/o i loro
rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento ricevano una formazione
sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente
sotto forma di ragguagli e i istruzioni, riguardo a quanto segue: a)i rischi
potenziali per la salute; b)le
precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c)le
prescrizioni in materia di igiene; d)la necessità
di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti
protettivi; e)le misure
che i lavoratori devono adottare in caso di infortunio e per prevenirlo. 2.La
formazione deve: a)essere
fornita all'inizio di un lavoro che comporti un contatto con agenti
biologici; b)essere
adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi e c)e essere
periodicamente ripetuta, se necessario. Articolo 10 Informazione dei lavoratori in casi
particolari 1.Il datore di
lavoro fornisce sul luogo di lavoro istruzioni scritte e, se del caso,
cartelli riguardanti almeno la procedura da seguire nei casi seguenti: a)infortunio o
incidente grave, relativo alla manipolazione di un agente biologico; b)manipolazione
di un agente biologico del gruppo 4. 2.I lavoratori
segnalano immediatamente qualsiasi infortunio o incidente relativo alla
manipolazione di agenti biologici alla persona responsabile del lavoro o alla
persona responsabile della sicurezza e dell'igiene sul luogo di lavoro. 3.Il datore di
lavoro informa immediatamente i lavoratori e/o i loro rappresentanti di
qualsiasi incidente o infortunio che possa aver causato la fuoriuscita di un
agente biologico e che potrebbe provocare gravi infezioni e/o malattie.
Inoltre, in caso di infortuni o incidenti gravi, il datore di lavoro informa
al più presto i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello
stabilimento delle loro cause e delle misure adottate o a adottare per porre
rimedio alla situazione. 4.Ogni
lavoratore ha accesso alle informazioni contenute nell'elenco di cui
all'articolo 11,che lo riguardano personalmente. 5.I lavoratori
e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso
alle informazioni anonime e collettive. 6.Il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti, che ne facciano
richiesta, le informazioni previste all'articolo 7,paragrafo 1. Articolo 11 Elenco dei lavoratori esposti 1.Il datore di
lavoro tiene un elenco dei lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo
3 e/o del gruppo 4 a cui risulti il tipo di lavoro svolto e, ove possibile,
l'agente biologico cui i lavoratori sono stati esposti e, secondo i casi, un
registro dei casi di esposizione, degli infortuni e degli incidenti. 2.L'elenco di
cui al paragrafo 1 viene conservato per almeno 10 anni dopo la fine
dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
L'elenco viene conservato per un periodo più lungo, fino a quarant'anni dopo
l'ultima esposizione conosciuta, nel caso di esposizioni che possono dare
luogo alle infezioni seguenti: a)da agenti
biologici dei quali è noto che possono provocare infezioni persistenti o
latenti; b)che, in base
alle conoscenze attuali, non sono diagnosticabili fintantoché non si sia
sviluppata la malattia molti anni dopo; c)che hanno
periodi di incubazione particolarmente lunghi prima che si sviluppi la
malattia; d)che danno
luogo a malattia con recrudescenza periodica per lungo tempo, nonostante le
cure, oppure e)che possono
avere gravi sequele a lungo termine. 3.Il medico di
cui all'articolo 14 e/o l'autorità competente per la salute e la sicurezza
sul luogo del lavoro, nonché qualsiasi altra persona responsabile della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, hanno accesso all'elenco di cui
al paragrafo 1. Articolo 12 Consultazione e partecipazione dei lavoratori Per le materie
contemplate dalla presente direttiva, la consultazione e la partecipazione
dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo conformemente
all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE. Articolo 13 Notificazione all'autorità competente 1.L'autorità
competente riceve preventiva notificazione dell'uso per la prima volta di
quanto segue: a)degli agenti
biologici del gruppo 2; b)degli agenti
biologici del gruppo 3; c)degli agenti
biologici del gruppo 4. La
notificazione viene eseguita almeno trenta giorni prima dell'inizio dei
lavori. Salvo il
disposto del paragrafo 2,viene inoltre notificato preventivamente l'uso, per
la prima volta, di ogni successivo agente
biologico del gruppo 4,e i qualsiasi nuovo agente biologico del gruppo 3 se
lo stesso datore di lavoro classifica provvisoriamente tale agente biologico. 2.I laboratori
che forniscono un servizio diagnostico per quanto riguarda gli agenti
biologici del gruppo 4 procedono soltanto ad una notificazione iniziale della
loro intenzione. 3.Una nuova
notificazione viene eseguita qualora si verifichino sostanziali cambiamenti
importanti per la salute e per la sicurezza sul lavoro e per i processi e/o i
procedimenti che rendano sorpassata la notificazione. 4.La
notificazione di cui ai paragrafi 1,2 e3contiene quanto segue: a)il nome e
l'indirizzo dell'impresa e/o dello stabilimento; b)il nome e la
qualifica della persona responsabile della sicurezza e dell'igiene sul luogo
di lavoro; c)il risultato
della valutazione di cui all'articolo 3; d)la specie
dell'agente biologico; e)le misure di
protezione e i prevenzione contemplate. CAPO III DISPOSIZIONI VARIE Articolo 14 Sorveglianza sanitaria 1.Gli Stati
membri adottano, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali,
disposizioni atte a garantire l'adeguata sorveglianza sanitaria dei
lavoratori per la cui sicurezza o salute sussista un rischio sulla base dei
risultati della valutazione di cui all'articolo 3. 2.Le
disposizioni previste al paragrafo 1 sono tali da consentire a ogni
lavoratore di formare oggetto, se del caso, di un'adeguata sorveglianza
sanitaria: a)prima
dell'esposizione; b)
successivamente, a intervalli regolari. Dette
disposizioni sono tali da permettere l'applicazione diretta delle misure
individuali di igiene e i igiene del lavoro. 3.La
valutazione di cui all'articolo 3 dovrebbe consentire di individuare i
lavoratori per i quali possono essere necessarie misure speciali di
protezione. Se del caso,
dovranno essere resi disponibili vaccini efficaci per i lavoratori che non
siano già immuni all'agente biologico al quale sono o possono essere esposti. Quando il
datore di lavoro mette a disposizione dei vaccini, essi dovrebbero tener
conto del codice di condotta raccomandato di cui all'allegato VII [3]. Qualora un
lavoratore risulti soffrire di un'infezione e/o di malattia imputabili ad una
esposizione, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria
dei lavoratori propone tale sorveglianza agli altri lavoratori che siano
stati esposti in modo analogo. In questo
caso, si procede ad una nuova valutazione del rischio di esposizione in
conformità dell'articolo 3. 4.Qualora sia
assicurata la sorveglianza sanitaria, va tenuta una cartella sanitaria
individuale per almeno dieci anni dopo la fine dell'esposizione,
conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali. Nei casi
speciali di cui all'articolo 11,paragrafo 2,secondo comma, va tenuta una
cartella sanitaria individuale per un periodo più lungo, fino a quarant'anni
dopo la fine dell'ultima esposizione conosciuta. 5.Il medico o
l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone tutte le misure
di protezione o i prevenzione utili per i singoli lavoratori. 6.Ai
lavoratori vengono forniti informazioni e consigli sulla sorveglianza
sanitaria alla quale potrebbero essere sottoposti dopo la fine
dell'esposizione. 7.Conformemente
alle legislazioni e/o alle prassi nazionali: a)i lavoratori
hanno accesso alle cartelle della sorveglianza sanitaria ad essi relative, e b)i lavoratori
interessati o il datore di lavoro possono chiedere un riesame dei risultati
della sorveglianza sanitaria. 8.Alcune
raccomandazioni pratiche in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori
figurano nell'allegato IV [4]. 9.Tutti i casi
di malattie o decesso che, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi
nazionali, si ritiene risultino da un'esposizione professionale ad agenti
biologici sono notificati all'autorità competente. Articolo 15 Servizi sanitari e veterinari diversi dai
laboratori diagnostici 1.Ai fini
della valutazione di cui all'articolo 3 dovrebbe essere prestata particolare
attenzione a quanto segue: a)alle
incertezze riguardo alla presenza di agenti biologici nell'organismo dei
pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui; b)al rischio
costituito dagli agenti biologici presenti o che potrebbero essere presenti
nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e
residui; c)al rischio
derivante dalla natura dell'attività lavorativa. 2.Nei servizi
sanitari e veterinari vengono adottate misure per assicurare in modo
appropriato la tutela sanitaria e la sicurezza dei lavoratori interessati. Le misure da
adottare comportano in particolare quanto segue: a)la
determinazione degli opportuni processi di decontaminazione e disinfezione; b)l'applicazione
di processi che consentano di manipolare ed eliminare senza rischi i rifiuti
contaminati. 3.Nei servizi
d'isolamento che ospitano pazienti o animali contaminati o che potrebbero
essere contaminati da agenti biologici dei gruppi 3 o 4,le misure di
contenimento vengono scelte tra quelle che figurano nell'allegato V [5],
colonna A, per ridurre al minimo il rischio di infezione. Articolo 16 Misure speciali per i processi industriali, i
laboratori e gli stabulari 1.Nei
laboratori, compresi i laboratori diagnostici, e nei locali destinati agli
animali da laboratorio, deliberatamente contaminati da agenti biologici dei
gruppi 2, 3 o 4 o che sono o potrebbero essere portatori di tali agenti,
vengono adottate le seguenti misure: a)i laboratori
che svolgono lavori che implicano la manipolazione di agenti biologici dei
gruppi 2,3 o 4afini di ricerca, di sviluppo, didattici o diagnostici, fissano
le misure di contenimento in conformità dell'allegato V, al fine di rendere minimo
il rischio di infezione; b)a seguito
della valutazione di cui all'articolo 3,vengono stabilite misure in
conformità dell'allegato V, previa fissazione del livello di contenimento
fisico richiesto per gli agenti biologici in funzione del grado di rischio. Le attività
che comportano la manipolazione di un agente biologico sono svolte come
segue: —soltanto in
aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, per
gli agenti biologici del gruppo 2, —soltanto in
aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, per
gli agenti biologici del gruppo 3, —soltanto in
aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, per
gli agenti biologici del gruppo 4; c)i laboratori
che manipolano materie nelle quali è incerta la presenza di agenti biologici
che possono causare patologie nell'uomo, ma che non hanno l'obiettivo di
lavorare con agenti biologici in quanto tali (ossia di coltivarli o
concentrarli), dovrebbero adottare almeno il secondo livello di contenimento.
Il terzo e il quarto livello di contenimento debbono essere utilizzati, se
del caso, qualora sia nota o se ne sospetti la necessità, tranne se gli
orientamenti forniti dalle autorità nazionali competenti indicano che, in
taluni casi, un livello di contenimento meno elevato è adeguato. 2.Per quanto
riguarda i processi industriali che impiegano agenti biologici dei gruppi 2,3
o 4,vengono adottate le seguenti misure: a)I principi
in materia di contenimento di cui al paragrafo 1, lettera b),secondo comma,
dovrebbero applicarsi anche ai processi industriali, sulla base delle misure
concrete e degli opportuni procedimenti di cui all'allegato VI [6]; b)in funzione
della valutazione del rischio connesso all'impiego di agenti biologici dei
gruppi 2,3 o4,leautorità competenti possono decidere le misure appropriate
per l'impiego industriale di questi agenti biologici. 3.Per tutte le
attività contemplate dai paragrafi 1 e 2 per le quali non sia stato possibile
procedere alla valutazione definitiva di un agente biologico, ma per le quali
può sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori a causa
dell'impiego previsto, le attività lavorative possono essere svolte soltanto
in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento. Articolo 17 Utilizzazione dei dati I risultati
dell'utilizzazione dei dati, in base alle informazioni di cui all'articolo
14,paragrafo 9,da parte delle autorità nazionali competenti, sono tenuti a
disposizione della Commissione. Articolo 18 Classificazione degli agenti biologici 1.La
classificazione comunitaria viene effettuata sulla base delle definizioni che
figurano all'articolo 2,secondo comma, punti 2,3 e4(gruppi 2,3 e4). 2.In attesa di
una classificazione comunitaria, gli Stati membri effettuano una
classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
rischio per la salute umana sulla base delle definizioni che figurano
all'articolo 2, secondo comma, punti 2,3 e4(gruppi 2,3 e4). 3.Nel caso in
cui l'agente biologico oggetto di valutazione non possa essere attribuito in
modo inequivocabile a uno dei gruppi di cui all'articolo 2,secondo comma,
esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le varie
possibilità. Articolo 19 Allegati Gli
adattamenti di ordine strettamente tecnico degli allegati in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e
delle scoperte nel settore degli agenti biologici, sono adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE. Articolo 20 Comunicazioni alla Commissione Gli Stati
membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale che
adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 21 Abrogazione La direttiva
90/679/CEE,come modificata dalle direttive figuranti all'allegato VIII, parte
A [7], è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai
termini d'attuazione di cui all'allegato VIII, parte B [8]. I riferimenti
alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno
letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX [9]. Articolo 22 Entrata in vigore La presente
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 23 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a
Bruxelles, addì 18 settembre 2000. Per il
Parlamento europeo La Presidente N.FONTAINE Per il
Consiglio Il Presidente H.VÉDRINE. |
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