IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941,
n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto
l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Rilevata la necessita'
di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture
sanitarie, pubbliche e private; Visto il progetto di regola tecnica
elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di
informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di
applicazione
1. Il presente decreto ha per
scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di
seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione
alla tipologia delle prestazioni erogate: a) strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o
diurno; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a
ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione
incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza
relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i
rischi di incendio, le strutture sanitarie, di cui al precedente articolo,
sono realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di
incendio; b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine
di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e
la propagazione di un incendio all'interno dei locali; d) limitare la
propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e)
assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale indenni o
che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la
possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di
sicurezza.
Art. 3
Disposizioni
tecniche
1. Ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica di
prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni
tecniche
1. Fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 4, le disposizioni tecniche riportate al titolo II
dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso
siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione
e/o il cambio di destinazione d'uso. Qualora gli interventi effettuati su
strutture esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o
attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle
caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o
ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente
agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di
modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su strutture
esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono
diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. A fronte di interventi
di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie esistenti, comportanti
un incremento di affollamento, in misura tale da essere compatibile con il
sistema di vie di uscita esistente e con l'eventuale nuovo assetto
planovolumetrico, il predetto sistema di vie di uscita dovra' essere
rispondente alle disposizioni di cui al titolo III. 2. Fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate al
titolo III dell'allegato entro i termini temporali di cui al successivo
art. 6. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture
sanitarie: a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di
prevenzione incendi; b) per le quali siano stati pianificati, o siano
in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento
sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei
Vigili del fuoco. 3. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato
si applicano alle strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c), di nuova costruzione ed esistenti. 4. Le disposizioni di cui al
titolo IV dell'allegato si applicano altresi': a) alle strutture, fino
a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di
ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova
costruzione; b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che
erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.
Art. 5
Commercializzazione
CE
1. I prodotti provenienti da uno
dei Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo
SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di
norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,
equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono
essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto. 2. Nelle more dell'entrata in vigore
di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi
di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco,
nonche' ai prodotti per i quali e' richiesto il requisito di reazione al
fuoco, si applica la regolamentazione italiana vigente, che prevede
specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi
della Commissione europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro
dell'interno: decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e' richiesto il requisito
di reazione al fuoco; decreto 6 marzo 1992 per gli estintori
carrellati; decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi
di chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al
fuoco.
Art. 6
Disposizioni transitorie e
finali
1. Fatti salvi gli obblighi ed i
relativi termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza, le strutture sanitarie esistenti di cui
al comma 2 del precedente art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore del decreto. 2. Il presente decreto entra in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2002
Il Ministro: Pisanu
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE
INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE
SANITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE Titolo I DEFINIZIONI E
CLASSIFICAZIONE
1. - Generalita' 1.1 -
Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 1. Per i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con
decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12
dicembre 1983). 2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce
inoltre: a) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal
quale e' possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del
corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio
con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni,
o fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale; b) esodo
orizzontale progressivo: modalita' di esodo che prevede lo spostamento
dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e
proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non
diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo
sicuro; c) percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione
orizzontale o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche di
resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra
compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro; d) piano di uscita
dall'edificio: piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti
direttamente in luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso
percorsi orizzontali protetti; e) scala di sicurezza esterna: scala
totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto
regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati: i
materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco; la parete
esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala, compresi gli eventuali
infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della
scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al
fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di
2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite
passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti
di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. 1.2 -
Classificazione delle aree delle strutture sanitarie. 1. Le aree delle
strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono cosi' classificate: tipo
A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attivita'
soggette al controllo del C.N.VV.F. ai sensi del decreto ministeriale 16
febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) e del decreto
del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 4 settembre 1959) (impianti di produzione calore, gruppi
elettrogeni, autorimesse, ecc.); tipo B - aree a rischio specifico
accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca,
depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati,
anche in parte, ad aree di tipo C e D; tipo C - aree destinate a
prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri
specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non e'
previsto il ricovero; tipo D - aree destinate a ricovero in regime
ospedaliero e/o residenziale nonche' aree adibite ad unita' speciali
(terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale
operatorie, terapie particolari, ecc.); tipo E - aree destinate ad
altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti
professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per
visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). 1.3 - Rinvio a
norme e criteri di prevenzione incendi. 1. Per le aree di tipo A ed E,
salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si
applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza
di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
(Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982).
Titolo II
STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE
CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME
RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO
2. - Ubicazione. 2.1 -
Generalita'. 1. Le strutture sanitarie di cui al presente titolo devono
essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle
disposizioni vigenti, da altre attivita' che comportino rischi di
esplosione od incendio. 2. Le strutture sanitarie possono essere
ubicate: a) in edifici indipendenti ed isolati da altri; b) in
edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi destinazioni
diverse purche' queste ultime, fatta salva l'osservanza delle specifiche
disposizioni di sicurezza antincendio, se soggette ai controlli di
prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84,
85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio
1982. 2.2 - Comunicazioni e separazioni. 1. Salvo quanto disposto
nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le strutture
sanitarie: a) non devono comunicare con attivita' ad esse non
pertinenti; b) possono comunicare con attivita' ad esse pertinenti non
soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 e del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, con le limitazioni di cui al successivo
punto 3.3; c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi
scoperti con le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad
esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 83, 84,
85, 90, 91 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la
climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua
calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982; d) devono essere separate dalle attivita' indicate
alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte
aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle
specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a
REI 90. 2.3 - Accesso all'area. 1. Per consentire l'intervento dei
mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area dove sorgono
gli edifici devono possedere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4 m; raggio di svolta: 13
m; pendenza: non superiore al 10%; resistenza al carico: almeno 20
tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4
m). 2.4 - Accostamento mezzi di soccorso. 1. Deve essere assicurata
la possibilita' di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili
del fuoco in modo da poter raggiungere almeno una finestra o balcone di
ciascun piano. 3. - Caratteristiche costruttive. 3.1 - Resistenza al
fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione. 1. Le
strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire
rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto
sotto riportato: piani interrati: R/REI 120; edifici di altezza
antincendio fino a 24 m: R/REI 90; edifici di altezza antincendio oltre 24
m: R/REI 120. 2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione
delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione
incendi all'uopo emanate. 3. I requisiti di resistenza al fuoco dei
singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonche' delle porte e
degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in
conformita' al decreto ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
104 del 7 maggio 1998) e successive integrazioni. 3.2 - Reazione al
fuoco dei materiali. 1. I materiali installati devono essere conformi a
quanto di seguito specificato: a) negli atri, nei corridoi, nei
disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti,
nei passaggi in genere, e' consentito l'impiego di materiali di classe 1
in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento +
pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti
parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (non
combustibili); b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che le
pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che
gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2,
se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di
smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli
incendi; c) i materiali di rivestimento combustibli, nonche' i
materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi
nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in
aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o
intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente
lettera a), e' consentita l'installazione di controsoffitti nonche' di
materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in
aderenza agli elementi costruttivi, purche' abbiano classe di reazione al
fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle
effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di
innesco; d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le
facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non
superiore ad 1; e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto,
divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere
di classe 1 IM; f) i materiali isolanti in vista, con componente
isolante direttamente esposte alle fiamme, devono essere di classe di
reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in
vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono
ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1; g) le sedie non
imbottite devono essere di classe non superiore a 2. 2. I materiali di cui
al comma 1 devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26
giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto
1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti
nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato decreto
ministeriale 26 giugno 1984, e' consentito che la relativa classe di
reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo. 3. E'
consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei
soffitti, purche' opportunamente trattati con prodotti vernicianti
omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalita' e le
indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992). 4. I materiali isolanti installati
all'interno di intercapedini devono essere non combustibili. 3.3 -
Compartimentazione. 1. Le strutture sanitarie devono essere progettate
in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale
incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito
indicate. 2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in
compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non
superiore a 1.500 m2. 3. Le aree di tipo D devono essere suddivise in
compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non
superiore a 1.000 m2. 4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in
compartimenti antincendio per attivita' omogenee e, qualora nel loro
ambito siano previste attivita' soggette ai controlli dei Vigili del fuoco
ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, queste devono
rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche
normative di prevenzione incendi, ove esistenti. 5. I compartimenti
delle aree di tipo D (limitatamente alle unita' speciali quali terapia
intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, ecc.) ed E
(limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale),
possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo
orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi
scoperti. 6. I compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente
alle aree destinate a ricovero) ed E (limitatamente agli uffici
amministrativi fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori), possono
comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e
verticali, tramite porte aventi caratteristiche REI conformi a quanto
previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 3.1. 7. Le
aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle
compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto
5. 3.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali. 1. Nessun
locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto al piano di uscita
dall'edificio. 2. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m,
e comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti mediante
impianto di spegnimento automatico e devono immettere direttamente in
percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri
dinamici. 3. I piani interrati non devono essere destinati a
degenza. 4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca
ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani
interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo
dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. 5. I locali destinati ad
apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguita'
ad aree di tipo D. 3.5 - Scale. 1. Tutte le scale devono essere
almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto previsto al punto 3.1. 2. Le scale a servizio di
edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova
di fumo; per tali aree si ritiene opportuno escludere il ricorso a scale
di sicurezza esterne in quanto non compatibili con il particolare stato
psico-fisico dei ricoverati. 3. I filtri a prova di fumo a servizio di
aree di tipo D, devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole
movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza. 4. Le scale,
sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite
percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno
dell'edificio. 5. Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere
non meno di tre gradini e non piu' di quindici. I gradini devono essere a
pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad esclusione delle scale a
servizio delle aree di tipo D, sono ammesse rampe non rettilinee, a
condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici
gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm
dal montante centrale o dal parapetto interno. 6. I vani scala privi di
aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di
aperture di aerazione in sommita' di superficie non inferiore ad 1 m2, con
sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da
rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in
prossimita' dell'entrata alle scale, in posizione segnalata. 3.6 -
Ascensori e montacarichi. 1. Tutti gli ascensori ed i montacarichi
devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di
resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1. 2. Gli
ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di
quelli di cui al successivo punto 3.6.1. 3. Le caratteristiche di
ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni
vigenti di prevenzione incendi. 3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in
caso di incendio. 1. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di
tipo D devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di
incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del
personale appositamente incaricato e dai Vigili del fuoco. Tale
montalettighe deve possedere i seguenti requisiti: immettere in luogo
sicuro all'esterno, in corrispondenza del piano di uscita, direttamente o
tramite percorso orizzontale protetto; avere strutture del vano corsa e
del locale macchinario di caratteristiche REI 120; immettere ai piani
tramite filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120; avere
accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno o tramite filtro a
prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non inferiori a REI
120; avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di
sicurezza; essere predisposto per il passaggio automatico da
alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio;
avere montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del
locale macchinario protetti contro l'azione del fuoco per un tempo almeno
pari a 120 minuti primi; essere dotato di sistema citofonico tra
cabina, locale macchinario, pianerottoli e centro di gestione delle
emergenze per l'utilizzo in caso di emergenza; avere vano corsa e
locale macchinario distinti da quelli di altri elevatori. 4. - Misure
per l'esodo in caso di emergenza. 4.1 -Affollamento. 1. Il massimo
affollamento e' stabilito in: a) aree di tipo B: persone effettivamente
presenti incrementate del 20%; b) aree di tipo C: ambulatori e simili:
0,1 persone/m2; sale di attesa: 0,4 persone/m2; c) aree di tipo D: 3
persone per posto letto in strutture ospedaliere; 2 persone per posto
letto in strutture residenziali; d) aree di tipo E: uffici
amministrativi: 0,1 persone/m2; spazi per riunioni, mensa aziendale,
scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente
previsti; spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2. 4.2 -
Capacita' di deflusso. Ai fini del dimensionamento delle uscite, le
capacita' di deflusso non devono essere superiori ai seguenti
valori: 50 per piani con pavimento a quota compresa tra piu' o meno un
metro rispetto al piano di uscita dall'edificio; 37,5 per piani con
pavimento a quota compresa tra piu' o meno 7,5 m rispetto al piano di
uscita dall'edificio; 33 per piani con pavimento a quota al di sopra o
al di sotto di piu' o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita
dall'edificio. 4.3 - Esodo orizzontale progressivo. 1. Tutti i piani
che contengono aree di tipo D, devono essere progettati in modo da
consentire l'esodo orizzontale progressivo. 2. Per conseguire tale
obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti.
Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza,
oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il
compartimento adiacente con la capienza piu' alta, considerando una
superficie media di 0,70 m2/persona. Tale superficie deve essere elevata a
1,50 m2/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente
avvenire con letti o barelle. 4.4 - Sistemi di vie d'uscita 1. I
compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 3.3
devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita,
dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli
compartimenti in funzione della capacita' di deflusso e che adduca verso
un luogo sicuro. 2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono
corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe
e passaggi in genere. 3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di
uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia
di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
(supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre
1996). 4.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano. 1. Il percorso
di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonche' da ogni
punto dei locali ad uso comune, non puo' essere superiore a: 40 m per
raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza
esterna; 30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta. 2. Nei
piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da garantire l'esodo
orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da
qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od un
percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza
non superiore a 30 m. 3. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non
superiore a 15 m. 4.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita. 1. La
larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo
l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza
superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non
superiore ad 8 cm. 2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve
essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m. 3. I pavimenti ed i gradini
non devono avere superfici sdrucciolevoli. 4. E' vietato disporre
specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita. 5.
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza
utile delle stesse. 6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da
materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle
persone. 4.7 - Larghezza delle vie di uscita. 1. La larghezza utile
delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non
inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle
uscite deve essere eseguita nel punto piu' stretto della luce. 2. Nelle
aree di tipo D, la profondita' dei pianerottoli delle scale, con cambi di
direzione di 180o, deve essere non inferiore a 2 m, misurata nella
direzione dell'asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti
o barelle in caso di emergenza. 4.8 - Larghezza totale delle vie
d'uscita. 1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa
in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo
affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano. 2. Per le
strutture sanitarie che occupano piu' di due piani fuori terra, la
larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di
uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo
affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli
aventi maggiore affollamento. 3. Le eventuali scale mobili non devono
essere computate ai fini della larghezza delle uscite. 4.9 - Sistemi di
apertura delle porte e di eventuali infissi. 1. Le porte installate
lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono
aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di
dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti.
I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi,
corridoi e pianerottoli. 2. Qualora, per necessita' connesse a
particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso
improprio delle uscite, e' consentita l'adozione di idonei e sicuri
sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra
previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere
a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di
utilizzarlo in caso di emergenza. 3. E' consentito installare porte
d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, a condizione che
siano predisposte anche per l'apertura a spinta verso l'esterno (con
dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in
posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In
prossimita' di tali porte, in posizione segnalata e facilmente
accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di
apertura. 4. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su
area piana, di profondita' almeno pari a quella delle porte stesse. 5.
Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di
autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di
compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare
intralcio o difficolta' alle persone che devono utilizzare tali percorsi,
e' consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite
appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a
seguito di: attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di
incendio; attivazione del sistema di allarme incendio; mancanza di
alimentazione elettrica; intervento manuale su comando posto in
prossimita' delle porte in posizione segnalata. 6. Nei filtri a prova
di fumo aerati direttamente dall'esterno, qualora specifiche esigenze
funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura
delle aperture di aerazione, e' consentito installare infissi purche'
apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo
elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro
stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di
dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata, e
non devono ridurre la sezione netta di aerazione quando sono in posizione
di apertura. 4.10 - Numero di uscite. 1. Le uscite da ciascun piano
dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in
punti ragionevolmente contrapposti. 5. - Aree ed impianti a rischio
specifico. 5.1 - Generalita'. 1. Gli impianti ed i servizi
tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono essere
intercettabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e
facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere di
tipo centralizzato. 2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi
intercettazioni a comando manuale, ubicate in apposito quadro, dei
seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui: impianto
elettrico; impianto di distribuzione dei gas medicali; impianto di
condizionamento e ventilazione. 3. All'interno dei filtri devono essere
ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio
dei seguenti impianti dei compartimenti attigui: impianto elettrico;
impianto di distribuzione dei gas medicali; rete idrica antincendio;
impianto di rivelazione e allarme. 5.2 - Locali adibiti a depositi e
servizi generali. 5.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale
combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti. 1. E' consentito
destinare a deposito di materiali combustibili, per le esigenze
giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non
eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti
condizioni: carico di incendio non superiore a 30 kg/m2 di legna standard;
strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a REI 30; porte
di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30, munite di
dispositivo di autochiusura; rilevatore di fumo collegato all'impianto di
allarme; un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6
kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B C, posto all'esterno
del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso. 5.2.2 -
Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie
non superiore a 50 m2. 1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo
C e D; la comunicazione deve avvenire unicamente con spazi riservati
alla circolazione interna, ad esclusione dei percorsi orizzontali
protetti. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di
dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI
60. 2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2 di legna
standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed
allarme incendio. Il limite del carico di incendio puo' essere elevato
fino a 60 kg/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento
automatico. 3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad
1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per
l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e' ammesso il
ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da
garantire anche in situazioni di emergenza, sempreche' sia assicurata una
superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta.
L'aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite camini di
ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile
con particolari esigenze di asetticita' dei locali, gli stessi devono
essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione
dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi
ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza. 4. In
prossimita' della porta di accesso al locale deve essere installato un
estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita'
estinguente non inferiore a 34A 144B C. 5.2.3 - Locali destinati a
deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2. 1.
Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con
esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D. 2. L'accesso puo'
avvenire dall'esterno: da spazio scoperto; da intercapedine antincendi di
larghezza non inferiore a 0,90 m; oppure dall'interno, esclusivamente
dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei
percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo. 3. I
locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15%
del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali
interrati, su intercapedine antincendi. 4. Le strutture di separazione
devono possedere caratteristiche almeno REI 90. 5. Deve essere
installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un
impianto idrico antincendio con idranti DN 45. Inoltre all'interno dei
locali deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili
aventi carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a
34A 144B C. 6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di
30 kg/m2 di legna standard o i 300 m2 di superficie, il deposito deve
essere protetto con impianto di spegnimento automatico. 7. L'aerazione
naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del
locale. 5.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili. 1. Devono essere
ubicati al di fuori del volume del fabbricato. 2. E' consentito
detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati
di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantita'
strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi
possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonche' nei locali
deposito dotati della prescritta superficie di aerazione
naturale. 5.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di
analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o
manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione,
inceneritori, ecc.). 1. In relazione all'oggettivo piu' elevato livello
di rischio connesso con i locali adibiti a servizi generali (laboratori di
analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o
manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione,
inceneritori, ecc.), si richiede che tali locali siano posti ad adeguata
distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto salvo quanto
previsto dalle specifiche normative di prevenzione incendi, devono avere
strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di
autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90. 2. I servizi di
lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico
d'incendio di 30 kg/m2, devono essere protetti con impianto di spegnimento
automatico. 3. Gli inceneritori devono essere realizzati a regola
d'arte nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. 5.3 - Impianti di
distribuzione dei gas. 5.3.1 - Distribuzione dei gas
combustibili. 1. Le condutture principali dei gas combustibili devono
essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas
con densita' relativa inferiore a 0,8, e' ammessa la sistemazione in
cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommita'. In caso di
eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono
essere poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle
due estremita' verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm
rispetto alla tubazione interna. 2. All'interno delle strutture
sanitarie non e' consentito impiegare ed introdurre bombole di gas
combustibili. 5.3.2 - Distribuzione dei gas medicali. 1. La
distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve
avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti
criteri: a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una
zona della struttura comporti la necessita' di interrompere
l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio
stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria
deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Cio'
e' realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e
collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto
di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma
direttamente dalla rete di distribuzione primaria; b) l'impianto di
distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di
compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della
erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti
all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
idonei cartelli, inoltre, devono indicare i tratti di impianto sezionabili
a seguito delle manovre di intercettazione; c) le reti di distribuzione
dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in
contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono
essere altresi' opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a
distanza adeguata da possibili surriscaldamenti. La distribuzione
all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare
sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per
attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri
impianti ovvero adeguato distanziamento; d) i cavedi attraversati dagli
impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui
posizione e' individuata in funzione della densita' dei gas utilizzati; e)
gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere realizzati e
sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona
tecnica o, in assenza di dette norme, delle istruzioni fornite dal
fabbricante e/o dall'installatore. 5.4 - Impianti di condizionamento e
ventilazione. 5.4.1 - Generalita'. 1. Gli impianti di
condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o
localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) non alterare le
caratteristiche delle strutture di compartimentazione; b) evitare il
ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti
pericolosi; c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi
che si diffondano nei locali serviti; d) non costituire elemento di
propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli
incendi. 2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti
vengono realizzati come specificato ai seguenti punti. 5.4.2 - Impianti
centralizzati. 1. Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi
frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli
impianti di produzione calore. 2. I gruppi frigoriferi devono essere
installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso
direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe
caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di
autochiusura. 3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi
frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore
dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta del locale. 4. Nei gruppi frigoriferi devono
essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non
tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di
ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in
locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche
alimentate a gas. 5. Le centrali frigorifere destinate a contenere
gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono
rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli
impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile
impiegato. 6. Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo
proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio
specifico. 5.4.3 - Condotte aerotermiche. 1. Le condotte
aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione
al fuoco e le tubazioni flessibili di raccordo in materiale di classe
2. 2. Le condotte non devono attraversare: luoghi sicuri, che non siano
a cielo libero; vani scala e vani ascensore; locali che presentino
pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio. 3. Qualora, per
tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le
condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari al
compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi
analoghe caratteristiche. 4. Negli attraversamenti di pareti e solai,
lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di
classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse. 5.4.4
- Dispositivi di controllo. 1. Ogni impianto deve essere dotato di un
dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente
accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio. 2.
Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di
presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente
l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.
L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di
controllo. 3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici,
non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza
l'intervento manuale dell'operatore. 5.4.5 - Schemi funzionali. 1.
Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui
risultino: gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco; l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale; lo schema di
flusso dell'aria primaria e secondaria; la logica sequenziale delle
manovre e delle azioni previste in emergenza; l'ubicazione del sistema
antigelo. 5.4.6 - Impianti localizzati. 1. E' consentito il
condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, a condizione che il
fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. E' comunque
escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera. 6 - Impianti
elettrici. 1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in
conformita' alla legge n. 186 del 1 marzo 1968. In particolare, ai fini
della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: a) devono
possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e
possibilita' di intervento individuate nel piano della gestione delle
emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di
spegnimento; b) non devono costituire causa primaria di incendio o di
esplosione; c) non devono fornire alimento o via privilegiata di
propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura
deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli
locali; d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); e)
devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e
riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 2. I
seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a)
illuminazione; b) allarme; c) rivelazione; d) impianti di
estinzione incendi; e) elevatori antincendio; f) impianto di
diffusione sonora. 3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza
deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo
1990 e successivi regolamenti di applicazione. 4. L'alimentazione di
sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (&60;0,5 sec)
per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione
media (&60;15 sec) per elevatori antincendio, impianti idrici
antincendio ed impianto di diffusione sonora. 5. Il dispositivo di
carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da
consentire la ricarica completa entro 12 ore. 6. L'autonomia
dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in
sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in
ogni caso l'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come
segue: a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi; b) illuminazione
di sicurezza: 2 ore; c) elevatori antincendio: 2 ore; d) impianti
idrici antincendio: 2 ore; e) impianto di diffusione sonora: 2 ore. 7.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di
illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di
calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D. 8. Sono
ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purche' assicurino il
funzionamento per almeno 2 ore. 9. Il quadro elettrico generale e
quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile,
segnalata e protetta dall'incendio. 7 - Mezzi ed impianti di estinzione
degli incendi. 7.1 - Generalita'. 1. Le apparecchiature e gli
impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed
installati a regola d'arte ed in conformita' a quanto di seguito
indicato. 7.2 - Estintori. 1. Tutte le strutture sanitarie devono
essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di
tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso
di incendio; a tal fine e' consigliabile che gli estintori siano ubicati:
lungo le vie di esodo, in prossimita' degli accessi; in prossimita' di
aree a maggior pericolo. 2. Gli estintori devono essere ubicati in
posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che
una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30
m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione,
anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in
ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo
di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun
impianto a rischio specifico. 3. Salvo quanto specificatamente previsto
al punto 5.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a
6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A - 144B C. Gli estintori a
protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti
estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto. 7.3 - Impianti di
estinzione incendi. 7.3.1 - Reti naspi e idranti. 7.3.2.1 -
Generalita'. 1. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le
modalita' di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le
alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si
applicano le norme UNI vigenti. 2. Per i criteri di dimensionamento
degli impianti si applica quanto di seguito indicato. 7.3.2.2 -
Tipologia degli impianti. 1. La tipologia delle reti idriche a naspi o
idranti e' fissata dalla seguente tabella in funzione del numero di posti
letto:
Numero posti
letto |
Tipo di
impianto |
Fino a 100 |
Impianti costituiti da naspi
DN 25 |
Oltre 100 fino a 300
|
Impianti costituiti da
idranti DN 45 |
Oltre 300 |
Impianti costituiti da
idranti interni DN 45 ed |idranti esterni DN 70
|
Per le strutture sanitarie
articolate in diversi corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, la
tipologia degli impianti puo' essere correlata al numero dei posti letto
del singolo corpo, purche' le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel
di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano
protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con
sistemi di compartimentazione conformi al punto 3.1. 7.3.2.3 -
Caratteristiche prestazionali e di alimentazione. 1. Devono essere
garantite le seguenti caratteristiche idrauliche minime: a) per i naspi
DN 25, una portata per ciascun naspo non minore di 60 l/min ad una
pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi
non meno di 4 naspi nella posizione idraulicamente piu' sfavorevole; b)
per gli idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non minore di 120
l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando
simultaneamente operativi non meno di 3 idranti nella posizione
idraulicamente piu' sfavorevole. In presenza di piu' colonne montanti,
l'impianto deve avere caratteristiche tali da garantire per ogni montante
le condizioni idrauliche di contemporaneita' sopra indicate ed assicurare,
per tali condizioni, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne
montanti; c) per gli idranti esterni DN 70, il funzionamento di almeno
4 idranti nella posizione idraulicamente piu' sfavorevole, con una portata
minima per ciascun idrante di 300 l/min a 4 bar, senza contemporaneita'
con gli idranti interni. 2. L'autonomia degli impianti idrici
antincendio non deve essere inferiore a 60 minuti primi. 3. Per strutture
sanitarie con oltre 100 posti letto l'alimentazione idrica degli impianti
antincendio deve essere di "tipo superiore" secondo le norme UNI
vigenti. 7.3.3 - Impianto di spegnimento automatico. 1. Oltre che
nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto
di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio
superiore a 30 kg/m2 di legna standard. 2. Tali impianti, devono
utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli
ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi
presenti, ed essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti norme di
buona tecnica. 8. - Impianti di rivelazione, segnalazione e
allarme. 8.1 - Generalita'. 1. Nelle strutture sanitarie deve essere
prevista l'installazione in tutte le aree di: segnalatori di allarme
incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed
ubicati, in ogni caso, in prossimita' delle uscite; impianto fisso di
rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e
segnalare a distanza un principio d'incendio. 8.2 -
Caratteristiche. 1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a
regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica. 2. La
segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori
utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme
incendio presso il centro di gestione delle emergenze. 3. L'impianto
deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti
nell'attivita' entro: a) un primo intervallo di tempo dall'emissione
della segnalazione di allarme proveniente da due o piu' rivelatori o
dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di
incendio; b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una
segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la
segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia
tacitata dal personale preposto. I predetti intervalli di tempo devono
essere definiti in considerazione della tipologia dell'attivita' e dei
rischi in essa esistenti nonche' di quanto previsto nel piano di
emergenza. 4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella
progettazione dell'attivita', l'impianto di rivelazione deve consentire
l'attivazione automatica di una o piu' delle seguenti azioni: chiusura
automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte,
appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta la
segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di
chiusura; disattivazione elettrica degli eventuali impianti di
ventilazione e/o condizionamento; chiusura di eventuali serrande
tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di
ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene
la segnalazione; eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di
allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di
emergenza. 5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali
non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a
dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i
corridoi. 8.3 - Sistemi di allarme. 1. Le strutture sanitarie devono
essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle
condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle
procedure di emergenza nonche' alle connesse operazioni di evacuazione. A
tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici,
opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli
occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte
dall'incendio. 2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire
tramite impianto ad altoparlanti. 3. Le procedure di diffusione dei
segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di
emergenza. 9 - Segnaletica di sicurezza. 1. La segnaletica di
sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve
essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23
settembre 1996). Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto
all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. 10 -
Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. 10.1 -
Generalita'. 1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e
gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del
decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). 10.2 - Procedure da
attuare in caso di incendio. 1. Oltre alle misure specifiche definite
secondo i criteri di cui al precedente punto 10.1, deve essere predisposto
e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra
l'altro: a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in
caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e
dei visitatori; b) le procedure per l'esodo degli occupanti. 10.3 -
Centro di gestione delle emergenze. 1. Ai fini del necessario
coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza,
deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle
emergenze. 2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il
centro di gestione delle emergenze puo' eventualmente coincidere con il
locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie
con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve
essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e
dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di
strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al
servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso
devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli
incendi nonche' di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e
quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze. 3.
All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite
le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di
uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio
specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione
dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del
personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc. 4.
Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale
responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del fuoco, e deve
essere presidiato da personale all'uopo incaricato. 11 - Informazione e
formazione. 1. La formazione e l'informazione del personale deve essere
attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del
decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale del 10 marzo 1998. 12 - Istruzioni di
sicurezza. 12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano. 1. In
ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimita' degli accessi,
lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in
vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del
pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo
che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le
scale e le uscite. 12.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno
accesso degenti, utenti e visitatori. 1. In ciascun locale precise
istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da
tenere in caso di incendio. 2. Le istruzioni devono essere accompagnate
da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la
posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle
uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni
ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.
Titolo III
STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO
PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A
CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO
13 - Definizioni e
classificazioni 1. Si applica quanto previsto al titolo I. 14 -
Ubicazione. 1. Devono essere osservati i punti 2.1 e 2.2 del titolo
II. 15 - Caratteristiche costruttive. 15.1 - Resistenza al fuoco
delle strutture e dei sistemi di compartimentazione. 1. Le strutture e
i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti
di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato: piani
interrati: R/REI 90; edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI
60; edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 90. 2. Deve
essere osservato quanto stabilito al punto 3.1, commi 2, e 3. 15.2 -
Reazione al fuoco dei materiali. 1. I materiali installati devono
essere conformi a quanto specificato al punto 3.2. 2. E' consentito
mantenere in uso mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai
requisiti previsti, rispettivamente, alle lettere e) e g) del citato punto
3.2. 15.3 - Compartimentazione. 1. Si applicano le disposizioni di
cui al punto 3.3. 15.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei
locali. 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4, ad
eccezione del comma 1. 15.5 - Scale. 1. Tutte le scale devono essere
almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco
congrue con quanto previsto al punto 15.1. 2. Le scale a servizio di
edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, destinati anche in parte
ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo. 3. Le scale, sia
protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite
percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno
dell'edificio. 4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in
alternativa alle scale a prova di fumo. 5. Fermo restando la presenza
di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse
scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai
fini del calcolo del deflusso. 6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a
condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici
gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm
dal montante centrale o dal parapetto interno. 7. I vani scala privi di
aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di
aperture di aerazione in sommita' di superficie non inferiore ad 1 m2, con
sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da
rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in
prossimita' dell'entrata alle scale, in posizione segnalata. 15.6 -
Ascensori e montacarichi. 1. Si applicano le disposizioni di cui al
punto 3.6; le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere
conformi a quanto previsto al punto 15.1. 15.7 - Montalettighe
utilizzabili in caso di incendio. 1. Gli edifici di altezza antincendi
superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono
disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio
rispondente ai requisiti previsti al punto 3.6.1. 15.8 - Ammissibilita'
di una sola scala. 1. Per gli edifici aventi altezza antincendi fino a
12 metri e' ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo
protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a
1,20 m, purche' raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire
dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a
25 m alle seguenti condizioni: le pareti di separazione dei locali che si
affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI
30; le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano
caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di
autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono
essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto
riportato al punto 4.9, comma 5; tutti i materiali di rivestimento
siano di classe 0 di reazione al fuoco. 2. I piani interrati devono
essere serviti da almeno due uscite, per ciascun piano, adducenti verso
luogo sicuro dinamico. 16 - Misure per l'esodo di emergenza. 16.1 -
Affollamento. 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto
4.1. 16.2 - Capacita' di deflusso. 1. Si applicano le disposizioni
di cui al punto 4.2. 16.3 - Esodo orizzontale progressivo. 1. Si
applicano le disposizioni di cui al punto 4.3. 16.4 - Sistemi di vie
d'uscita. 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4. 16.5
- Lunghezza delle vie d'uscita al piano. 1. Si applicano le
disposizioni di cui al punto 4.5, commi 1 e 2. 2. Sono ammessi corridoi
ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 25 m a condizione che: le
pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi
abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30; le porte dei locali
aventi accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a
REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; le porte
normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di
dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto
4.9, comma 5; tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di
reazione al fuoco. 16.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita. 1. Si
applicano le disposizioni di cui al punto 4.6. 16.7 - Larghezza delle
vie d'uscita. 1. Fermo restando la presenza di almeno una via di uscita
conforme al punto 4.7, comma 1, sono consentite vie di uscita di larghezza
non inferiore a 0,90 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo
del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere
eseguita nel punto piu' stretto della luce. 16.8 - Larghezza totale
delle vie d'uscita. 1. Si applicano le disposizioni di cui al punto
4.8. 16.9 - Sistemi di apertura delle porte. 1. Si applicano le
disposizioni di cui al punto 4.9. 16.10 - Numero di uscite. Si
applicano le disposizioni di cui al punto 4.10, fatto salvo il caso in cui
e' ammessa la presenza di una sola scala. 17 - Aree ed impianti a
rischio specifico, impianti, gestione della sicurezza ed altre
disposizioni 1. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 (ad
eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del titolo
II. 2. Nelle strutture sanitarie con meno di 300 posti letto, in caso
di difficolta' di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso, deve
essere prevista l'installazione di almeno un idrante esterno DN 70,
ubicato in posizione segnalata. 3. Su specifica autorizzazione
dell'autorita' sanitaria competente, e' consentito che la distribuzione
dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo
sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti
prescrizioni: a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole
all'interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica
trattazione nel documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n.
626/1994. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere
affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed e' vietato
il caricamento delle bombole mediante travaso; b) il riduttore e i
flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno
dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di
evitare cadute accidentali; c) e' vietato depositare, anche in via
temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo; d) e' vietato
l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non
autorizzati all'assistenza.
Titolo IV
STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI
NUOVA COSTRUZIONE STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO
PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O
RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE STRUTTURE ESISTENTI,
FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A
CICLO CONTINUATIVO
18.1 - Generalita'. 1. Le
strutture di cui al presente titolo possono essere ubicate in edifici ad
uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo. 18.2 - Strutture
di superficie fino a 500 m2. 1. Devono essere osservate le seguenti
prescrizioni: strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani
fuori terra e almeno R/REI 60 per i piani interrati; misure relative alle
vie di uscita in grado di assicurare il sicuro esodo degli occupanti e
conformi almeno all'allegato III del decreto ministeriale 10 marzo 1998. I
locali ubicati ai piani interrati devono disporre, in ogni caso, di almeno
due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici;
impianti realizzati in conformita' alla normativa vigente; aree ed
impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni di cui al punto 5
(ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del titolo II. 2. Devono
inoltre essere osservate le disposizioni di cui al titolo II, punti 7.2,
9, 10.1, 10.2, 11 e 12. 3. Nelle strutture fino a 25 posti letto che
erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale,
deve essere installato un impianto di allarme elettrico a comando manuale
con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici. 18.3 - Strutture di
superficie superiore a 500 m2. 1. Devono essere applicate le
disposizioni previste per le aree di tipo C di cui, rispettivamente: al
titolo II, per le strutture di nuova costruzione e per quelle esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano
oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il
cambio di destinazione d'uso; al titolo III per le strutture
esistenti. |