VIDEOTERMINALI

 

Attrezzature munite di schermo video (V.D.T)

 

INTRODUZIONE

I problemi posti dalla utilizzazione "professionale" delle attrezzature dotate di schermo video (e cioè, secondo la definizione dell’ art. .50 del d . lgs. n. 626/94, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, per tutta la settimana lavorativa), sono collegati alle caratteristiche ad al posizionamento di dette apparecchiatura; alla presentazione dei programmi di software; al contenuto dei compiti con esse espletati, ed, infine, all’ambiente prossimo al posto di lavoro.

 

Infatti, il lavoro con le apparecchiatura in questione non. è caratterizzato da un impegno solo visivo, ma si integra in un sistema suscettibile ad incidere sull’organizzazione, sul contenuto delle mansioni e sulla sistemazione del posto di lavoro,

 

Dal punto di vista prevenzionale, il loro impiego pone dei problemi particolari in relazione: agli eventuali riflessi fastidiosi; alla differenza di illuminazione fra schermo ed ambiente circostante; al posizionamento delle apparecchiatura; alla progettazione degli ambienti; ecc., in relazione ai quali sono adottati specifici accorgimenti consistenti:

 

·        nella corretta posizione rispetto alle fonti di illuminazione;

·        nella eventuale adozione di schermature fisse o mobili, atte a consentire il controllo delle fonti luminose naturali;

·        nella ergonomia dei posti e dei luoghi di lavoro;

·        nella regolazione della luminosità e del contrasto dello schermo video da parte del lavoratore.

A ciò va aggiunto l'adeguamento dei programmi di software ai livelli medi di acquisizione degli addetti, per migliorare la facilità di accesso e di gestione delle procedure informatiche, e conseguire, insieme al consenso del lavoratore, una maggiore produttività ed efficienza del sistema.

 

EFFETTI SULLA SALUTE

 

Le conoscenze scientifiche più accreditate non consentono di stabilire rapporti diretti tra il carico dovuto al lavoro al VDT e le più diffuse patologie dell’apparato visivo.

Sono stati registrati, peraltro, a fronte di un errato posizionamento e di una prolungata utilizzazione degli apparecchi, modici disturbi, sia a carico di tale apparato che di quello muscolo-scheletrico, normalmente risolvibili tanto con il riposo giornaliero quanto con un più corretto posizionamento degli apparecchi medesimi.

 

Norme prevenzionali

 

Per il lavoro quotidiano al VDT, svolto dai soggetti ad esso "professionalmente" addetti, la sistemazione del posto di lavoro deve essere curata per evitare l’affaticamento visivo o posturale.

 

Anche l’ambiente di lavoro deve essere idoneo ad una corretta utilizzazione dei VDT, in particolare per quanto concerne l’illuminazione ed il microclima.

 

A) All’addetto, come sopra definito, compete un adeguato esame degli occhi e della vista:

 

·        prima di iniziare l’attività

·        periodicamente, secondo le indicazioni del medico competente

·        nel caso in cui subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro al VDT

 

I lavoratori classificati come idonei "con prescrizioni", e quelli che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, sano sottoposti a visita medica di controllo con periodicità almeno biennale.

 

In caso di necessità, deve essere anche assicurata, con onere a carico del datore di lavoro, la fornitura dei necessari dispositivi ottici di correzione, purché prescritti specificamente per la lettura dei dati sullo schermo video.

 

I lavoratori, infine, che utilizzano le apparecchiature munite di VDT con modalità di impiego diverse, rispetto a quelle sopra illustrate, hanno comunque diritto ché nella progettazione dei loro posti di lavoro e nella scelta dei nuovi apparati, vengano rispettati i principi ergonomici.

 

NORMATIVA

 

D. Igs 19 settembre 1994 n.626, artt. da 50 a 59, all.VII

 

Attuazione di direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

·        artt. da 50 a 59 - Uso di attrezzature munite di video terminali

·        all. VII - Prescrizioni minime.

 

Corte giustizia CEE

Sentenza 12-12-96

Ministero del Lavoro

Circolare 7 agosto 1995 , n. 102:

Decreto legislativi 19 settembre 1994, n. 626 - prime direttive per l’applicazione

Lettera circolare 8 gennaio 1990::

Polverosità nei terminali e nei computers

Circolare 12 dicembre 1989, n 113:

Criteri di valutazione dei filtri protettivi per video terminali

Lettera circolare 9 maggio 1988:

Lavoro ai video terminali ed attività istituzionale delle USL

Circolare 1 settembre 1987, n 98:

Applicazione norme prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, visite mediche obbligatorie, video terminali utilizzanti schermi a raggi catodici, controlli sanitari sulla produzione dell’energia termoelettrica.

Lettera circolare 19 aprile 1987

Controllo delle radiazioni emesse dai terminali - video, della sicurezza degli impianti elettrici e della rumorosità delle apparecchiature elettroniche.

11 dicembre 1986:

visite oculistiche di idoneità per gli addetti ai videoterminali.

Lettera circolare 5 giugno 1985:

condizioni di lavoro per gli addetti alle apparecchiature videoterminali.

 

Ministero della Funzione Pubblica

Lettera circolare 22 febbraio 1991, n. 71911:

linee guida per l’uso dei videoterminali nelle pubbliche amministrazioni.

 

Ergonomia

 

 

UNI-EN 29211/1

Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali - Introduzione generale

UNI-EN 29241/2

Videoterminali - Guida ai requisiti dei compiti

 

UNI-EN 29241/3

Requisii ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali - requisiti dell’unità video