![](imma/pre_raio.jpg) Radioprotezione
La radioprotezione è una disciplina di tipo preventivo a contenuto
medico, fisico, tecnico e normativo che ha l'obiettivo di preservare lo
stato di salute dei lavoratori riducendo i rischi sanitari da radiazioni
ionizzanti nelle diverse attività che comportano l'esposizione a tali
radiazioni.
Sul piano operativo sono 2 le figure professionali incaricate della
sorveglianza medica e di quella fisica della radioprotezione.
La prima è quella del medico autorizzato, sancita dal DPR 185/64 e
disciplinata dal DPR 1150/72, che prevede l'applicazione di tale titolo
solo a specialisti in medicina del lavoro, medicina nucleare o
radiologia, previo superamento di un esame davanti ad una apposita
commissione stabilita dal Ministero del Lavoro e da quello della
Previdenza Sociale.
La seconda figura professionale è quella dell'esperto qualificato sancita
dai medesimi decreti legislativi. Tale qualifica è riservata a fisici,
tecnici, ingegneri dopo il superamento di una apposita prova di esame.
Il nuovo D.Lgs. 230 del 17 marzo 1995 che sostituisce il suddetto DPR
185/64, limita l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati ai soli
medici competenti secondo quanto indicato nel D.lgs. 277/91.
Le principali grandezze dosimetriche di radioprotezione indicate dalla
Raccomandazione ICRP (International Commission on Radiological
Protection) n. 60 del 1990 sono:
· la dose media assorbita in un tessuto o organo (DT) ossia l'energia
assorbita per unità di massa;
· la dose equivalente in un tessuto o organo (HT) ottenuta dal prodotto
della dose assorbita per il fattore di ponderazione della radiazione
(WR);
· la dose efficace (DE) ottenuta pesando la dose equivalente con il
fattore di ponderazione del tessuto (WT) e sommando quindi tutti i
tessuti.
L'unità di misura della dose assorbita è il gray (Gy), mentre quella
della dose equivalente e della dose efficace è il sievert (Sv).
I limiti raccomandati dall'IRCP n. 60 e ai quali si è adeguata la
normativa nazionale con il D.lgs. 230/95 sono indicati nella seguente
tabella:
|
lavoratori
|
pubblico
|
Dose efficace
|
20 mSv/anno
|
1 mSv/anno
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Dose equivalente per organo
|
|
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-cristallino
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150 mSv/anno
|
15 mSv/anno
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-pelle
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500 mSv/anno
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50 mSv/anno
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-mani e piedi
|
500 mSv/anno
|
50 mSv/anno
|
Secondo quanto indicato nel D.Lgs. 230/95 la sorveglianza della
radioprotezione è collegata alla presenza di aree classificate come zona
controllata e zona sorvegliata anche presenti disgiuntamente e alla
presenza di lavoratori classificati come esposti.
Viene classificata zona controllata ogni area di lavoro in cui vi sia la
possibilità per gli operatori di superare i seguenti valori di dose:
· 6 mSv per esposizione globale o di dose efficace;
· i 3/10 di uno dei limiti di dose fissati per il cristallino, pelle,
mani, avambracci, piedi e caviglie.
Viene invece classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro in cui
sussiste il rischio per i lavoratori di superamento dei limiti di dose
fissati per le persone del pubblico.
I lavoratori esposti sono classificati in categoria A o B a seconda che
per loro sussista, o meno, il rischio di superamento di uno dei limite di
dose indicati per la definizione della zona controllata.
La sorveglianza fisica della radioprotezione è compito, come
precedentemente accennato, dell'esperto qualificato il quale deve
effettuare la delimitazione delle zone, deve effettuare le valutazioni
delle esposizioni, nonchè delle dosi individuali assorbite dai lavoratori
professionalmente ed occasionalmente esposti, deve provvedere al controllo
dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione e delle buone
condizioni di funzionamento degli strumenti protezionistici di misura e
del loro corretto impiego. La sorveglianza medica è invece compito del
medico autorizzato. Più precisamente secondo la nuova legislazione la
sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A deve
essere effettuata semestralmente solo dal medico autorizzato. La
sorveglianza medica dei lavoratori di categoria B può essere espletata
anche dal medico competente con periodicità annuale. La sorveglianza
medica eccezionale resta di pertinenza esclusiva del medico autorizzato.
La sorveglianza medica consiste in una serie di atti medici specifici di
natura diagnostica, prognostica e terapeutica e viene effettuata mediante
valutazioni di varia natura che riguardano complessivamente:
· l'accertamento preventivo e la verifica periodica dell'idoneità al
lavoro, in base al rischio specifico cui il dipendente è esposto, nonchè
la programmazione e la valutazione degli accertamenti specialistici e di
dosimetria biologica con trasmissione per iscritto dei giudizi di
idoneità al datore di lavoro;
· l'attività di intervento diagnostico e terapeutico in caso di
sovraesposizione o contaminazione accidentale;
· l'attività medico-legale riguardante gli archivi sanitari e dosimetrici
obbligatori per legge, nonchè le valutazioni, denunce e segnalazioni per
eventuali infortuni e malattie professionali.
Misure per il contenimento del rischio
Nel caso di rischio di irradiazione esterna quale assistenza a pazienti
non collaboranti che devono essere sottoposti ad esami o a terapia,
l'infermiere deve indossare il grembiule e i guanti di protezione
piombati o collocarsi dietro uno schermo protettivo, cercando di evitare
il fascio diretto dei raggi.
Nel caso di assistenza a pazienti che hanno ricevuto radionuclidi a scopo
diagnostico o terapeutico, specie nel caso di impiego di preparati di
elevata radioattività, le misure cui attenersi per ridurre l'esposizione
sono l'uso di guanti di protezione durante la manipolazione di liquidi
biologici e degli indumenti personali e della biancheria, la raccolta
degli escreti con opportuni accorgimenti, la delimitazione di un'area di
rispetto intorno al letto del paziente, la riduzione al minimo dei tempi di
assistenza.
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