[Rischi lavorativi in ambiente sanitario]




     

Radiazioni ionizzanti


Radioprotezione

La radioprotezione è una disciplina di tipo preventivo a contenuto medico, fisico, tecnico e normativo che ha l'obiettivo di preservare lo stato di salute dei lavoratori riducendo i rischi sanitari da radiazioni ionizzanti nelle diverse attività che comportano l'esposizione a tali radiazioni.
Sul piano operativo sono 2 le figure professionali incaricate della sorveglianza medica e di quella fisica della radioprotezione.
La prima è quella del medico autorizzato, sancita dal DPR 185/64 e disciplinata dal DPR 1150/72, che prevede l'applicazione di tale titolo solo a specialisti in medicina del lavoro, medicina nucleare o radiologia, previo superamento di un esame davanti ad una apposita commissione stabilita dal Ministero del Lavoro e da quello della Previdenza Sociale.
La seconda figura professionale è quella dell'esperto qualificato sancita dai medesimi decreti legislativi. Tale qualifica è riservata a fisici, tecnici, ingegneri dopo il superamento di una apposita prova di esame.
Il nuovo D.Lgs. 230 del 17 marzo 1995 che sostituisce il suddetto DPR 185/64, limita l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati ai soli medici competenti secondo quanto indicato nel D.lgs. 277/91.
Le principali grandezze dosimetriche di radioprotezione indicate dalla Raccomandazione ICRP (International Commission on Radiological Protection) n. 60 del 1990 sono:
· la dose media assorbita in un tessuto o organo (DT) ossia l'energia assorbita per unità di massa;
· la dose equivalente in un tessuto o organo (HT) ottenuta dal prodotto della dose assorbita per il fattore di ponderazione della radiazione (WR);
· la dose efficace (DE) ottenuta pesando la dose equivalente con il fattore di ponderazione del tessuto (WT) e sommando quindi tutti i tessuti.
L'unità di misura della dose assorbita è il gray (Gy), mentre quella della dose equivalente e della dose efficace è il sievert (Sv).
I limiti raccomandati dall'IRCP n. 60 e ai quali si è adeguata la normativa nazionale con il D.lgs. 230/95 sono indicati nella seguente tabella:

 

lavoratori

pubblico

Dose efficace

20 mSv/anno

1 mSv/anno

Dose equivalente per organo

 

 

-cristallino

150 mSv/anno

15 mSv/anno

-pelle

500 mSv/anno

50 mSv/anno

-mani e piedi

500 mSv/anno

50 mSv/anno


Secondo quanto indicato nel D.Lgs. 230/95 la sorveglianza della radioprotezione è collegata alla presenza di aree classificate come zona controllata e zona sorvegliata anche presenti disgiuntamente e alla presenza di lavoratori classificati come esposti.
Viene classificata zona controllata ogni area di lavoro in cui vi sia la possibilità per gli operatori di superare i seguenti valori di dose:
· 6 mSv per esposizione globale o di dose efficace;
· i 3/10 di uno dei limiti di dose fissati per il cristallino, pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie.
Viene invece classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro in cui sussiste il rischio per i lavoratori di superamento dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico.
I lavoratori esposti sono classificati in categoria A o B a seconda che per loro sussista, o meno, il rischio di superamento di uno dei limite di dose indicati per la definizione della zona controllata.
La sorveglianza fisica della radioprotezione è compito, come precedentemente accennato, dell'esperto qualificato il quale deve effettuare la delimitazione delle zone, deve effettuare le valutazioni delle esposizioni, nonchè delle dosi individuali assorbite dai lavoratori professionalmente ed occasionalmente esposti, deve provvedere al controllo dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione e delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti protezionistici di misura e del loro corretto impiego. La sorveglianza medica è invece compito del medico autorizzato. Più precisamente secondo la nuova legislazione la sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A deve essere effettuata semestralmente solo dal medico autorizzato. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria B può essere espletata anche dal medico competente con periodicità annuale. La sorveglianza medica eccezionale resta di pertinenza esclusiva del medico autorizzato.
La sorveglianza medica consiste in una serie di atti medici specifici di natura diagnostica, prognostica e terapeutica e viene effettuata mediante valutazioni di varia natura che riguardano complessivamente:
· l'accertamento preventivo e la verifica periodica dell'idoneità al lavoro, in base al rischio specifico cui il dipendente è esposto, nonchè la programmazione e la valutazione degli accertamenti specialistici e di dosimetria biologica con trasmissione per iscritto dei giudizi di idoneità al datore di lavoro;
· l'attività di intervento diagnostico e terapeutico in caso di sovraesposizione o contaminazione accidentale;
· l'attività medico-legale riguardante gli archivi sanitari e dosimetrici obbligatori per legge, nonchè le valutazioni, denunce e segnalazioni per eventuali infortuni e malattie professionali.

Misure per il contenimento del rischio
Nel caso di rischio di irradiazione esterna quale assistenza a pazienti non collaboranti che devono essere sottoposti ad esami o a terapia, l'infermiere deve indossare il grembiule e i guanti di protezione piombati o collocarsi dietro uno schermo protettivo, cercando di evitare il fascio diretto dei raggi.
Nel caso di assistenza a pazienti che hanno ricevuto radionuclidi a scopo diagnostico o terapeutico, specie nel caso di impiego di preparati di elevata radioattività, le misure cui attenersi per ridurre l'esposizione sono l'uso di guanti di protezione durante la manipolazione di liquidi biologici e degli indumenti personali e della biancheria, la raccolta degli escreti con opportuni accorgimenti, la delimitazione di un'area di rispetto intorno al letto del paziente, la riduzione al minimo dei tempi di assistenza.

 

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