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   PARI OPPORTUNITĄ
La Carta Costituzionale sancisce il principio di paritą e uguaglianza fra tutti i cittadini senza distinzione di sesso Art.3, comma 1, Costituzione): l'esplicazione di tale principio si rintraccia nelle disposizioni costituzionali relative alla famiglia, al lavoro, al godimento dei diritti politici e sindacali, all'accesso nei pubblici uffici e alle cariche elettive, che nelle disposizioni di legge ordinarie e in regolamenti che specificano o danno attuazione all'uguaglianza tra i sessi. La Legge n°400 del 1988 ha previsto l'istituzione di una Commissione nazionale per la paritą e le pari opportunitą tra uomo e donna, quale organo ausiliario del governo, divenuto in seguito organo permanente.