Note legali - Ospedalesicuro.eu 
 
  Glossario
Cliccare qui per tornare alla pagina precedente

   R.L.S. (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)
Lavoratore eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Al Capo V (consultazione e partecipazione dei lavoratori) dell'Art.18 del Dlgs 626/94 è previsto che in tutte le aziende, o unità produttive, venga eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende da 16 a 200 dipendenti il RLS si individua tra i componenti delle RSU in base agli accordi di categoria; da 201 a 300 dipendenti, se la RSU è composta da tre lavoratori, , 2 saranno RLS. A questi si aggiunge un terzo (che non fa parte della RSU) al quale comunque spettano comunque 40 ore di permesso retribuito). Se la RSU è composta da un numero superiore a 3, il RSL sarà individuato dentro la RSU. Per le aziende con più di 300 dipendenti, il numero dei RSL è compreso nel numero dei componenti la RSU ed è 3 fino a 1.000 dipendenti e 6 oltre i mille dipendenti. Le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono definite all'Art.19 del DLgs 242/96.