Note legali - Ospedalesicuro.eu 
 
  Glossario
Cliccare qui per tornare alla pagina precedente

   IMPRENDITORE
L'imprenditore è, secondo il codice civile (Art.2082) chi "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Economicamente, dunque, l'imprenditore è colui che si interpone sul mercato tra coloro che offrono capitale e lavoro e quanti richiedono beni o servizi. Alla qualifica d’imprenditore si applica l'applicazione di uno speciale regime giuridico. In particolare, se il potere di direzione dell'organizzazione e dell'attività spetta all'imprenditore (Art.2086 c.c.), l'esercizio dell'impresa, non deve tuttavia svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o essere pregiudizievole per la sicurezza, la libertà e la dignità umana (Art.41 Costituzione). Egli deve rispettare, inoltre, l'integrità fisica e morale dei lavoratori (Art.2087 c.c.), Norme speciali valgono per le diverse ed altre figure speciali di imprenditore (individuale o collettivo, privato o pubblico).