Normativa tecnica
CEI 0-2 Fascicolo 3157 R - 1997
Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti
elettrici.
CEI 0-3 Fascicolo 2910 - 1996
Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi
allegati.
CEI 11-1 Fascicolo 5025 - 1999
Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente
alternata.
CEI 11-27 Fascicolo 3408 R - 1993
Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore
a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
CEI 11-37 Fascicolo 2911 - 1997
Guida per l'esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali di
I, II, III categoria.
CEI 11-48 Fascicolo 4805 EN 50110-1 - 1998
Esercizio degli impianti elettrici.
CEI 12-43 Fascicolo 4145 R - 1998 (EN 50083-1) + V1/1998
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori.
Parte 1: Prescrizioni di sicurezza.
CEI 17-5 Fascicolo 4838 EN 60947-2 - 1998
Apparecchiatura a bassa tensione.
Parte 2: Interruttori automatici.
CEI EN 60439-1 (17-13/1) Fascicolo 4152C - 1998 +V1
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT).
Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie
(ANS).
CEI EN 60439-3 (17-13/3) Fascicolo 3445C - 1997
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT).
Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature di serie e di manovra
destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha
accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD).
CEI 17-48 Fascicolo 4375 EN 60947-7-1 - 1998
Apparecchiatura a bassa tensione.
Parte 7: Apparecchiatura ausiliaria. Sezione 1: Morsettiere per conduttori in
rame.
CEI 20-13 Fascicolo 5172-1999
Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a
30kV.
CEI 20-14 Fascicolo 3509 - 1997
Cavi isolati con polivinilcloruro di qualità R" con grado di isolamento
superiore a 3.
CEI 20-19 Fascicolo 1344 - 1990 + V1/1992 + V2/1992 (nuove norme 20-19/1-1996
+ parti seconde fino 20-19/14)
Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a
450/750V.
CEI 20-20/1 Fascicolo 2831/1996 fino a 20-20/13
Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a
450/750V.
CEI 20-22/1 Fascicolo 3453 R - 1997
Prova dei cavi non propaganti l'incendio.
CEI 20-35 Fascicolo 3805 C - 1998 CEI 20-35/1 Fascicolo 5322-1999 (EN
50265-1)
Prova sui cavi elettrici sottoposti al fuoco.
Parte 1: Prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo
verticale.
CEI 20-40 Fascicolo 4831 - 1998
Guida per l'uso dei cavi a bassa tensione.
CEI 20-43 Fascicolo 3463R - 1997
Ottimizzazione economica delle sezioni dei conduttori dei cavi elettrici per
energia.
CEI 23-3 Fascicolo 5076 - 1999
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti
domestici e similari.
CEI EN 50086 - 1 - 1994 + CEI EN 50086 - 2 - 1 (CEI 23-54) Fascicolo 2886 -
1996
Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro (PVC) ed
accessori.
CEI 23-9 Fascicolo (EN 60669 - 1) Fascicolo 2864 - 1996
Apparecchi di comando non automatici (interruttori) per installazione fissa
per uso domestico e similare. Prescrizioni generali.
CEI 23-12/1 Fascicolo 1936E EN 60309 -1 - 1992
Spine e prese per uso industriale. Parte 1: Prescrizioni
generali.
CEI EN 50086 - 1 (1994) + CEI EN 50086 - 2 - 2 (1996) [CEI 23-55]
Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori.
CEI 23-16 Sp Fascicolo 430S - 1971
Prese a spina di tipi complementari per usi domestici e
similari.
CEI 23-16 V3 Fascicolo 1551V - 1991
Variante n.3
CEI 23-42 EN 61008-1 Fascicolo 5397-1999 + CEI 23-44 EN 61009-1 Fascicolo
5398 - 1999
Interruttori differenziali per uso domestico e similare e interruttori
differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per uso domestici e
similari.
CEI 23-19 Fascicolo 639 - 1983
Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso
battiscopa.
CEI 23-19 V1 Fascicolo S/720 - 1983
Variante n.1
CEI 23-20 Fascicolo 3474 C EN 60998-1 - 1997
Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e
similari.
Parte 1: Prescrizioni generali.
CEI 23-44 Fascicolo 4039 EN 61009-1/A11 - 1997
Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per
installazioni domestiche e similari.
Parte 1: Prescrizioni generali.
CEI 23-50 Fascicolo 3542R - 1998
Prese a spina per uso domestico e similare.
Parte 1: Prescrizioni generali.
CEI 31-27 Fascicolo 2789 - 1996
Guida per l'esecuzione degli impianti elettrici nelle centrali termiche non
inserite in un ciclo di produzione industriale.
CEI 34-21 Fascicolo 2913 EN 60598-1 - 1996 (in alternativa Fascicolo 4138 -
1998)
Apparecchi di illuminazione.
Parte 1: Prescrizioni generali e prove.
CEI 34-22 Fascicolo 1748 EN 60598-222 - 1996 (in alternativa Fascicolo 5118 -
1999)
Apparecchi di illuminazione.
Parte 2: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza
CEI 62 Fascicolo 3783 R - 1997
Guida alle prove di accettazione, all'uso a alle verifiche periodiche di
sicurezza di apparecchi elettromedicali il locali adibiti ad uso
medico.
CEI 62-5 V3 Fascicolo 3892 EN 60601-1/A2 - 1997
Apparecchi elettromedicali.
Parte 1: Norme generali per la sicurezza.
CEI 64 Fascicolo 3683 R - 1998
Guida per la verifica delle installazioni elettriche nei luoghi
pericolosi.
CEI 64-2 Fascicolo 1431 - 1990
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
CEI 64-8/7 Fascicolo 5903 - 2001
Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico.
CEI 64-7 Fascicolo 4618 - 1998
Impianti elettrici di illuminazione pubblica.
CEI 64-8/1/2/3/4/5/6/7 Fascicoli 4131/2/3/4/5/6/7 - 1998
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
CEI 64-12 Fascicolo 3666 R - 1998
Guida per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici per uso
residenziale e terziario.
CEI 64-13 Fascicolo 3667 R - 1998
Guida alla norma CEI 64-4. "Impianti elettrici in locali adibiti ad uso
medico".
CEI 64-14 Fascicolo 2930 - 1996
Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.
CEI 70-1 Fascicolo 1915E EN 60529 - 1992
Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP).
CEI 81-1 Fascicolo 3681 C - 1998
Protezione di strutture contro i fulmini.
CEI 81-4 V1 Fascicolo 4814 - 1998
Protezione di strutture contro i fulmini. Valutazione del rischio dovuto al
fulmine.
CEI 96-8 Fascicolo 4972 EN 61558-2-4 - 1998
Sicurezza dei trasformatori delle unità di alimentazione e similari.
Parte 2-4: Prescrizioni particolari per trasformatori di isolamento per uso
generale.
CEI 100-7 Fascicolo 3697 - 1998
Guida per l'applicazione delle norme riguardanti gli impianti d'antenna per
ricezione radiofonica e televisiva.
CEI 103-1/1 Fascicolo 3286 - 1997
Impianti telefonici interni.
Parte 1: Generalità.
CEI-UNEL Tabella 35023 - 1970
Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado
di protezione non superiore a 4. Cadute di tensione.
CEI-UNEL Tabella 35024 - Fascicolo 3516 - 1997
Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado
di protezione non superiore a 4. Portata di corrente in regime
permanente.
CEI-UNEL Tabella 35375 - Fascicolo 4811 - 1998
Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità
G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi. Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa
fissa. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1kV.
CEI-UNEL Tabella 35752 - Fascicolo 3521 - 1997
Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio. Cavi
unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale Uo/U:
450/750V.
CEI-UNEL Tabella 35756 - 1990
Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio. Cavi
multipolari per pose fisse con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1kV.
Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750V.
Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e
similari.
Parte 1: Prescrizioni generali.
CEI-UNEL Tabella 35024/1 Fascicolo 4610 - 1998
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua. Portate in regime permanente per posa in
aria.
CEI-UNEL Tabella 35024/2 Fascicolo 3517 - 1997
Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a
1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate in regime
permanente per posa in aria.
UNI 10380 - 1994
Illuminazione d'interni con luce artificiale.
Leggi e decreti
DPR 27 aprile 1955 n.547
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e successive
integrazioni e/o modifiche.
D.M. 3 aprile 1957 n.105
"Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai
sensi dell'art. Del DPR 27/4/55 n. 547".
Legge 1 marzo 1968 n.186
"Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed
elettronici".
Legge 18 ottobre 1977 n.791
"Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (CEE),
n.72/73, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione".
DPR 8 giugno 1982 n.524
"Attuazione della direttiva CEE n.77/576 per il riavvicinamento delle
disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli stati membri in
materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, e della direttiva CEE
n.79/640 che modifica gli allegati della summenzionata".
D.M. 8 Marzo 1985
"Direttive sulle misure più urgenti di prevenzioni incendi al fine del
rilascio del Nulla Osta Provvisorio di cui alla legge 7 Dicembre 1984,
n.818".
Decreto del Min. dell'Interno 16 maggio 1987 n.246
"Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile
abitazione".
Legge 5 Marzo 1990 n.46
"Norme per la sicurezza degli impianti".
DPR 6 Dicembre 1991 n.447
"Regolamento di attuazione della legge n.46/90 in materia di sicurezza degli
impianti".
D.M. 20 Febbraio 1992 n.49
"Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla
regola dell'arte".
D.M. 15 Ottobre 1993 n.519
"Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e
sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo
impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche
atmosferiche".
D.Lgs 19 Settembre 1994 n.626
"Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
D.M. 3 Agosto 1995 n. 288
"Formulazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia
di sicurezza degli impianti".
D.M. 12 Aprile 1996 n.103
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la protezione,
la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili
gassosi".
DPR 15 Novembre 1996 n.661
"Regolamento di attuazione della direttiva CEE 90/396 concernente gli
apparecchi a gas".
D.Lgs 25 Novembre 1998 n. 626
"Attuazione della direttiva CEE in materia di marcatura CE del materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di
tensione".
DPR 12 Gennaio 1998 n. 37
"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi".
D.M. 4 Maggio 1998
"Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle
domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché alla
uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del
Fuoco".
Decreto del Presidente della Repubblica nº 547 del 27/3/1955
NOTE al DPR 547/55
Per un immediato riscontro le seguenti modifiche introdotte sono state
evidenziate in neretto
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione.
Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE.
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali
siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art.3,
comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di
beneficenza.
Art. 2. ATTIVITÀ ESCLUSE.
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è
regolata o sarà regolata da opposti provvedimenti:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
Art. 3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO.
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che
fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
b)gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali
si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
Capo II - Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 4. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI.
I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante
affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei
casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Art. 5.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i
lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in
cui siano chiamati a prestare la loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi dell'attività
professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di
prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o
attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente
comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di
sicurezza previsti dal presente decreto.
Art. 6. DOVERI DEI LAVORATORI.
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal
datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o
pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e
di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di
loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre
persone.
Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti.
Art. 7. PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO INTERNO.
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere,
destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano
rispondenti alle norme del decreto stesso.
Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad
oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in
uso .
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma
di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La
inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo
390.
TITOLO II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 8. VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI.
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di
carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli
possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro
destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di
circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero
merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto,
dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza
sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e attrezzatura dei locali lo esigano per
garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione
deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura
del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute
d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i
lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori
autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio
non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che
ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un
pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli
ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".
Art. 9. SOLAI.
I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto
ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso in
chilogrammi per metro quadrato di superficie.
I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti
razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
Art. 10. APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI.
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti
di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste
di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di
persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere
munite di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che
presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono
essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90
quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di
pericolo.
Art. 11. POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI.
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro
la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate
altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti
all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono
essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può
avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono
altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno
dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle
vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli
impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui
all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi
di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con
luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono
essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i
lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la
caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali
gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o
possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere.
Art. 12. SCHERMI PARASCHEGGE.
Nelle operazioni di scalpellata, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei
lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla
proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o
adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare
danno alle persone.
Art. 13. VIE E USCITE DI EMERGENZA.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle
persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro
dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di
passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima
apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata
(larghezza utile di passaggio).
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di
raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di
emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro
ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate,
nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e
larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere
apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere
aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite
di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare
pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di
altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se
non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire,
quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte
scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte
che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter
essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono
essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che
entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni
che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali
sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di
facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa
antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità,
quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in
quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le
deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento
dell'organo di vigilanza.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si
applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un
numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
Art. 14. PORTE E PORTONI.
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e
materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di
esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si
svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5
lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima
di m 1,20.
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al
comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano
fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di
m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che
si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il
locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo
avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi
occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza
rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere
minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è
applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le
quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in
meno del 2% (due per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13,
com. 5,coin- cidono con le porte di cui al com. 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 13, com.5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le
porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale,
quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia
sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo
visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o
essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non
sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori
possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono
essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un
sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza
rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi
di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere
aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente
alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento,
dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere
aperte.
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere
provvisti di porte di uscita che, per numero e ubicazione, consentono la rapida
uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti
o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei
commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la
larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a
quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilità.
Art. 15. SPAZIO DESTINATO AL LAVORATORE.
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da
consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da
compiere.
Capo II - Scale fisse.
Art. 16. SCALE FISSE A GRADINI.
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di
lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi
massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono
avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle
esigenze del transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati
aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate
da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
Art. 17. SCALE FISSE A PIOLI.
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono
essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una
solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale
da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi
più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere
adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
Capo III - Scale e ponti sospesi .
Art. 18. SCALE SEMPLICI PORTATILI.
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale
adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti
nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al
loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante
incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due
montanti;
b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori,
quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta,
anche scorrevoli su guide, non sono richiestele misure di sicurezza indicate
nelle lettere a) e b).
Art. 19.
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti
pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o
trattenute al piede da altra persona.
Art. 20. SCALE AD ELEMENTI INNESTATI.
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati
(tipo all'italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a) dell'art.
18, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo
particolari esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono
essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di
rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo
spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza della scala.
Art. 21. SCALE DOPPIE.
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m.5 e devono essere
provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
Art. 22. SCALE AEREE E PONTI MOBILI SVILUPPABILI.
Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque
azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori per la messa a livello
del carro e per la elevazione massima e minima della volata, nonché di calzatoie
o di alti dispositivi per assicurare in ogni caso la stabilità del carro.
Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome del
costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima.
Art. 23. PONTI E SEDIE SOSPESI.
I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche
costruttive che perle modalità di montaggio e di uso, presentare sufficienti
garanzie di resistenza.
Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale
deve essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa
autofrenante.
I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo in modo che ne
sia assicurata la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di
trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.
Art. 24. UTENSILI A MANO.
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo
in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o
assicurati in modo da impedirne la caduta.
Art. 25. VERIFICHE.
Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i
ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche
annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza.
Capo IV - Parapetti.
Art. 26. PARAPETTO NORMALE.
Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che
soddisfi alle seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di
conservazione;
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c)sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a
circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in
ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto
delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito
al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di
calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
È considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti,
qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante
condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a
quelle presentate
dai parapetti stessi.
Art. 27. PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI
RIPIANI.
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i
posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i
lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa
equivalenti.
Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza
inferiore a m.1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella normale,
purché siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso l'esterno.
Capo V - Illuminazione.
Art. 28. ILLUMINAZIONE GENERALE.
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con
luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente
visibilità.
Art. 29. ILLUMINAZIONE PARTICOLARE.
Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i
campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo,
di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un
particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza,
devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
Art. 30. DEROGHE PER ESIGENZE TECNICHE.
Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o
procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi
ed i posti indicati negli articoli 28 e 29, si devono adottare adeguate misure
dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza
della illuminazione.
Art. 31. ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA.
Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di
illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati
incostante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del
loro impiego.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in
condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono
imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di
pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino
o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione
sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare
immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione
sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti
luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe
pericolo.
Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in
funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e
le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al
personale mediante appositi avvisi.
L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve,
qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima
dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
Art. 32.
Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in mancanza della
illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un
impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di
sufficiente visibilità.
Capo VI - Difesa contro gli incendi e le scariche
atmosferiche.
Art. 33. DIFESA CONTRO GLI INCENDI.
In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere
adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità
dei lavoratori in caso di incendio.
Art. 34. DIVIETI - MEZZI DI ESTINZIONE - ALLONTANAMENTO DEI
LAVORATORI.
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di
incendio:
a) è vietato fumare;
b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali
incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle
particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli
apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da
personale esperto;
d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido
allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
Art. 35.
L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le
materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare
notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre
sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori,
macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale
mediante avvisi.
Art. 36. LAVORAZIONI PERICOLOSE E CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO.
Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b)che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di
incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori;
sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del
Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è
fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per
l'interno .
Art. 37.
I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di
modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei
vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad
impianto o costruzione, ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei vigili
del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non oltre sei mesi dalla
pubblicazione del decreto presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 38. SCARICHE ATMOSFERICHE.
Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di
cui all'art. 36;
b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza,
possano costituire pericolo.
Art. 39.
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i
recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati
all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi,
risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione
delle scariche atmosferiche.
Art. 40.
Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una
volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza .
TITOLO III - Norme generali di protezione delle macchine
.
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 41. PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE.
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere
protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
Art. 42. PARTI SALIENTI DEGLI ORGANI DELLE MACCHINE.
Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti,
bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui
giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine non devono
presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono
applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in
apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici
esterne perfettamente lisce.
Art. 43. MANOVELLISMI.
Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o
viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili
devono essere adeguatamente protetti.
La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e
simili e salvo, che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli
organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non
sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al
minuto primo.
Art. 44. TRATTI TERMINALI SPORGENTI DEGLI ALBERI.
I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un
quarto del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure
protetti con custodia fissata a parti non soggette a movimento.
Art. 45. PROTEZIONE IN CASO DI ROTTURA DI MACCHINE.
Le macchine che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura dei
materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari
condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti
proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono
essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto
o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano
adattate altre idonee misure di sicurezza.
Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non
sono ammessi.
Art. 46. SCUOTIMENTI E VIBRAZIONI DELLE MACCHINE.
Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da
evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la
resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica
funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie misure o
cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od
arrechi danno alle persone.
Art. 47. RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA.
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere
rimossi se non per necessità di lavoro.
Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate
misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il
pericolo che ne deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve
avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro
temporanea rimozione.
Art. 48. DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO.
È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in
moto delle macchine, ameno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze
tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni
pericolo.
Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Art. 49. DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE SU ORGANI IN
MOTO.
È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono
adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili.
Capo II - Motori
Art. 50. SEGREGAZIONE DEI MOTORI.
Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un
pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato in apposito locale o
recintato o comunque protetto.
Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i
relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili devono
essere protetti in conformità delle disposizioni del Capo III del presente
Titolo.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che
non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito
avviso.
Art. 51. REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ.
I motori soggetti a variazioni di velocità le quali possono costituire un
pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da
impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato
funzionamento.
Art. 52. MESSA IN MOTO E ARRESTO DEI MOTORI.
Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono
essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in
modo da non poter essere azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi
dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le
manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi
disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di
lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere
munta di un dispositivo di arresto di emergenza.
Art. 53.
Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di
macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere
predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per poterne
conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi
ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di segnalazioni
convenute di arresto dei motori non azionati da energia elettrica.
In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione devono
essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori.
Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme
essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di
errore.
Art. 54.
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti
da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi
sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale
ottico.
Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente articolo
e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della
messa in moto del motore.
Capo III - Trasmissioni e ingranaggi.
Art. 55. ORGANI ED ELEMENTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO.
Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i
cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o
elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono
costituire un pericolo.
Art. 56. ALBERI, CINGHIE E FUNI DI TRASMISSIONE.
Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le
relative pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza
non superiore a m.2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a
meno che non siano già in posizione inaccessibile, devono essere protetti sin a
tale altezza.
La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una
barriera distanziatrice, della altezza di almeno un metro, purché:
a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti più sporgenti
degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m. 0,30 se gli organi in
movimento da proteggere non superano l'altezza della barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre,
l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed elementi in
moto.
Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore a
2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una velocità
inferiore ai 2 metri al minuto secondo, l'obbligo della protezione sussiste solo
quando la cinghia, in relazione alle condizioni di impianto e di uso, può
costituire pericolo.
Per gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi quando, in
relazione alla velocità ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi ogni
pericolo.
Art. 57.
Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti di
lavoro devono avere, sotto il tratto inferiore, una protezione atta a
trattenerle in caso di rottura.
Tale protezione può essere omessa quando il prodotto della larghezza della
cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al minuto secondo sia minore
di 80.
Art. 58.
Quando le cinghie o le funi di trasmissione aventi notevoli dimensioni o
velocità, sovrastino o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi,
le protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere costruite in modo da
resistere alla violenta proiezione della cinghia o della fune in caso di
rottura, oppure essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni e
resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.
Art. 59. INGRANAGGI.
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere
racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad
anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro
base.
Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di
imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche della macchina o
della installazione, quali la ridottissima velocità degli ingranaggi o la loro
ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano sufficiente
garanzia di sicurezza.
In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi,
lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremità
periferiche libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento fra
il riparo e la corona dentata.
Art. 60. CONI E CILINDRI DI FRIZIONE.
Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non
superiore a m.2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro devono
avere la zona di imbocco protetta, a meno che non siano in posizione
inaccessibile.
Art. 61. CATENE DI TRASMISSIONE.
Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si
trovino in posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia
completa.
Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia può essere limitata alle
ruote dentate con appendice adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento,
fermo restando l'obbligo di proteggere i tratti di catena scoperta nei casi e
con le modalità stabilite dall'art. 56 nei riguardi delle cinghie e delle funi
di trasmissione.
Art. 62. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CINGHIE.
Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono
essere affidate a personale esperto.
È consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo quando
si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi monta cinghie.
L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria quando il
prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in
metri al secondo sia non minore di 80.
Art. 63. GANCI PORTACINGHIE.
Le cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per
riparazioni, giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di
trasmissione, né trovarsi a contatto con elementi in moto, ma devono essere
appese a ganci portacinghie predisposti in prossimità delle pulegge.
Art. 64. GIUNZIONE DELLE CINGHIE.
Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono essere fatte in modo da non
presentare sporgenze o elementi salienti, a meno che questi non siano raccordati
alla cinghia con smussi a lievissima inclinazione o che la cinghia non sia
completamente protetta.
Art. 65. COPPIE DI PULEGGE FISSA E FOLLE.
Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere costruite e mantenute in
modo che:
a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra causa,
trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in moto l'albero su cui è
montata;
b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e viceversa
sia eseguito per mezzo di apposito sposta cinghia meccanico, munito di
dispositivo di fermo, che assicuri la posizione di disinnesto del sistema contro
spostamenti accidentali della cinghia. Tale dispositivo deve sempre trovarsi
nella posizione di folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono
ferme.
Art. 66. DISINNESTI DI SEZIONAMENTO DELLE TRASMISSIONI ESTESE.
Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico albero
esteso a più ambienti, a meno che l'albero non sia sezionabile in tronchi
corrispondenti a ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di facile e
rapida manovra, provvisti di dispositivo di fermo, per impedire l'accidentale
trasmissione del moto dall'uno all'altro tronco.
Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi per il sezionamento degli
alberi che, anche nell'ambito di uno stesso locale, muovono masse rotanti di
entità tale da rendere difficile il loro rapido arresto.
Art. 67. PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI TRASMISSIONI.
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza
arrestare il motore che comanda la trasmissione principale devono essere
preceduti da un segnale acustico convenuto.
Capo IV - Macchine operatrici e varie.
Art. 68. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI E DELLE ZONE DI OPERAZIONE DELLE
MACCHINE.
Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando
possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile,
essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.
Art. 69.
Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile
conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e
delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono adottare altre
misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori
automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di
messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
Art. 70.
Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere
o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione
pericolose delle macchine, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione
non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali
esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.
Art. 71.
Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi lavoratori non
protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o
schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto della
macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di
altre parti del corpo del lavoratore deve comprendere anche un efficace sistema
di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.
Art. 72. BLOCCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE.
Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di
operazione e degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia
tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico,
devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di
messa in moto e di movimento della macchina tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è in moto,
o provochi l'arresto della macchina all'atto della rimozione o dell'apertura del
riparo;
b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella
posizione di chiusura.
Art. 73. APERTURE DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DELLE MACCHINE.
Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere
provviste di idonei ripari costituiti, a secondo delle varie esigenze tecniche,
da parapetti, griglie, tramogge e coperture atti per forma, dimensioni e
resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in
contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o
scaricatori pericolosi.
La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando
la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico
automatici ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori
pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro.
Art. 74. FISSAGGIO DEGLI ORGANI LAVORATORI A VELOCITÀ ELEVATE.
Gli organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati
agli alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con
dispositivi tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi il fissaggio e, in
ogni caso, la loro proiezione o la loro fuoriuscita.
Art. 75. PROTEZIONE CONTRO LE PROIEZIONI DI MATERIALI.
Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di
materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto
possibile, essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di
intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti.
Art. 76. ORGANI DI COMANDO PER LA MESSA IN MOTO DELLE MACCHINE.
Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e
l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore.
Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa in
moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono
adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano
essere lesi in seguito ad un tempestivo movimento di questa.
Art. 77.
I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da
evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti
a conseguire lo stesso scopo.
Art. 78. COMANDO A PEDALE DELLE MACCHINE.
I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di
solo arresto, devono essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia,
oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole
manovra, eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del pedale.
Art. 79. INNESTO E DISINNESTO DELLE MACCHINE COMANDATE DA
TRASMISSIONE.
Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da trasmissioni
principali o secondarie, devono essere provviste di dispositivi di innesto,
spostacinghie o simili, che consentano di azionare e di arrestare la macchina
indipendentemente dalla trasmissione e dalle altre macchine da questa
azionate.
Può derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al comma precedente
per i gruppi di macchine situate in uno stesso locale, purché l'arresto
dell'intero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro di ciascuna macchina e
la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un punto situato in posizione
tale che chi compie la manovra possa vedere distintamente tutte le
macchine.
Art. 80. PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI MACCHINE COMPLESSE.
Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori
dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il
compito di mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale
acustico convenuto.
Art. 81. COMANDO CON DISPOSITIVO DI BLOCCO MULTIPLO.
Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle indicate nell'articolo
precedente richieda o implichi, anche saltuariamente, che i lavoratori
introducano le mani o altre parti del corpo fra organi che con l'avviamento
della macchina entrano in movimento, le macchine stesse devono essere provviste
di un sistema di comando con dispositivo di blocco multiplo, che ne consenta la
messa in moto solo dopo che ciascun lavoratore addetto alla macchina abbia
disinserito il proprio dispositivo di blocco particolare.
Art. 82. BLOCCO DELLA POSIZIONE DI FERMO DELLA MACCHINA.
Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di
pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si
introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono
entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in
modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la
esecuzione di dette operazioni.
Devono altresì adottarsi le necessarie misure e cautele affinché la macchina
o le sue parti non siano messe in moto da altri.
Art. 83. SPAZIO LIBERO OLTRE I LIMITI DI CORSA DEGLI ORGANI A MOVIMENTO
ALTERNATIVO.
Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a movimento
alternativo devono essere installate in modo che fra l'estremità di corsa delle
stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche della eventuale sporgenza del
materiale su di essi esistente, e le pareti o altri ostacoli, esista uno spazio
libero di almeno cm.50 nel senso del movimento alternativo.
Qualora sia minore di cm.50, esso deve essere reso inaccessibile mediante
chiusura.
TITOLO IV - Norme particolari di protezione per determinate
macchine
Capo I - Mole abrasive .
Art. 84. COLLAUDO, VELOCITÀ D'USO, COEFFICIENTE DI SICUREZZA
[ Questo articolo è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.P.R. 19 marzo 1956 n.
302 ]
[Le mole abrasive artificiali, prima di essere usate devono risultare già, a
cura dello stesso costruttore, collaudate ad una velocità superiore di almeno il
40 % a quella d'uso .
Per mole di diametro superiore a 300 millimetri, il collaudo di velocità deve
essere effettuato per ogni singola mola.
Ogni mola deve portare un'etichetta con l'indicazione del tipo, della
qualità, del diametro e della velocità massima di uso, espressa in numero di
giri al minuto primo - velocità angolare - riferita a mola nuova ed in metri al
minuto secondo - velocità periferica - nonché il nome della sede del
costruttore.
La velocità di cui al comma precedente deve essere esclusivamente indicata
con la dizione "velocità massima di uso".
È vietato far menzione della velocità di collaudo.
La velocità massima di uso deve essere stabilita in modo che il coefficiente
di sicurezza rispetto alla velocità limite di rottura per forza centrifuga non
sia inferiore a 5.]
Art. 85. MOLE ABRASIVE ARTIFICIALI
[ Questo articolo è stato ABROGATO dall'art. 8 della L. n. 320 del 5 novembre
1990 ].
[Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocità
superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui
all'articolo precedente .
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile
rilevare i dati in essa indicati, la velocità d'uso per minuto secondo non deve
superare:
a) per le mole a disco normale: m.20 se ad impasto magnesiaco o silicato, m.
25 se ad impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma
vulcanizzata o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome
speciali in genere: m.15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto
magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche] .
Art. 86.
Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere
esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello indicante il diametro
massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al
numero dei giri del relativo albero.
Art. 87. MOLATRICI A PIÙ VELOCITÀ.
Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un
dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità
superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola
montata.
Art. 88. FLANGE ED ALTRI MEZZI DI FISSAGGIO DELLE MOLE.
Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di
flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico uguale fra loro e
non inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto disposto dall'art.90.
L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare
periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di
materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in
genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei
mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli
di spostamento e di rottura della mola in moto.
Art. 89. CUFFIE DI PROTEZIONE.
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie
metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola, lasciando
scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia
deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il più
vicino possibile alle superfici di questa.
Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed i
suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere
all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
In deroga a quanto disposto al secondo comma dell'art.45, le cuffie di
protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore
a 25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25
metri al secondo, e purché lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a
12 millimetri.
Art. 90.
La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta
nell'articolo precedente, può, per particolari esigenze di carattere tecnico,
essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione
che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga più
di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30
centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8
centimetri per mole di diametro maggiore. Nel caso di mole a sagoma speciale o
di lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i
limiti previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee misure
di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
Art. 91. POGGIAPEZZI.
Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve
avere superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro
da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato interno deve distare non
più di 2 millimetri dalla mola, a meno che la natura del materiale in
lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarità di questa non richiedano,
ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
Art. 92. PROTEZIONE CONTRO LE SCHEGGE.
Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori
per operazioni di breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente
paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le
usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione
personale.
Art. 93. MOLE NATURALI.
Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di
fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad
un massimo di m.1, e non devono funzionare ad una velocità periferica superiore
a 13 metri al minuto secondo.
Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di
quello della mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri al minuto
secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa
la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.
Art. 94. PULITRICI E LEVIGATRICI.
Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli a disco,
operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva
non utilizzata nella operazione, protetta contro il contatto accidentale.
Capo II - Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine
simili.
Art. 95. BOTTALI E MACCHINE SIMILI.
Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma
che, in relazione alla esistenza di elementi sporgenti delle parti in movimento
o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono essere
segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il
contatto accidentale con dette parti in movimento.
Art. 96.
I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare accidentalmente
durante le operazioni di carico e scarico, debbono essere provviste di un
dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.
Art. 97. IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI E SIMILI.
Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale
atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli
organi lavoratori in moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni e i
dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee misure
per eliminare o ridurre il pericolo.
Art. 98.
Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca girevole,
mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso, a meno che questo
non sia preceduto da dispositivo volta pasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della
vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente
all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella fissa è inferiore a
6 centimetri.
Capo III - Macchine di fucinatura e stampaggio per urto.
Art. 99. BLOCCO DELLA TESTA PORTASTAMPO.
Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e
simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco atto ad assicurare
la posizione di fermo della testa portastampo, durante il cambio e la
sistemazione degli stampi e dei controstampi.
Art. 100. SCHERMI DI DIFESA.
Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le
macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno posteriormente
alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai
lati.
Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della
macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da esludersi la possibilità
che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
Capo IV - macchine utensili per metalli.
Art. 101. TORNI.
Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare
incassate oppure protette con apposito manicotto contornante il mandrino, onde
non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la rotazione.
Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare è montato
mediante briglia che presenta gli stessi pericoli.
Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di
questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
Art. 102.
I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole, sulla
quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento della
lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto della
macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.
Art. 103. PIALLATRICI.
I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici
debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del
corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e le estremità della
piattaforma scorrevole portapezzi.
Art. 104. TRAPANI.
I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione
dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od altri
mezzi appropriati.
Art. 105. SEGHE PER METALLI.
Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a quanto
disposto nell'art. 108.
Art. 106.
Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di protezione in
lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per arrestare le proiezioni di
parti incandescenti.
Capo V - Macchine utensili per legno e materiali affini.
Art. 107. SEGHE ALTERNATIVE.
Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una
solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso di rottura,
nonché di un robusto paracolpi verticale per trattenere, dalla parte opposta, il
telaio sfuggente.
Le seghe alternative a movimento verticale devono essere munite di un
dispositivo che assicuri in modo assoluto il cilindro superiore di avanzamento
nella sua posizione più alta.
Art. 108. SEGHE A NASTRO.
Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente
protetti. La protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in modo da
trattenere il nastro in caso di rottura.
Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il suo
percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo comma, ad
eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.
Art. 109. SEGHE CIRCOLARI.
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale
del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare
tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 3
millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la
tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di
cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni
appropriate.
Art. 110.
Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste
di cuffie di protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga
scoperto il solo tratto attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un
dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire fuori dal
banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo tirante.
Art. 111. PIALLE A FILO.
Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto di
scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri per la eliminazione dei
trucioli.
La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo tagliente
delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile rispetto alle esigenze
della lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo registrabile a
mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura del portalame o almeno del
tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in relazione alle dimensioni
ed alla forma del materiale da piallare.
Art. 112. PIALLE A SPESSORE.
Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad impedire
il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
Art. 113. FRESATRICI DA LEGNO.
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione atti ad
evitare che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente in contatto
con l'utensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle singole lavorazioni ed
applicati sia nei lavori con guida che in quelli senza guida.
Art. 114. LAVORAZIONI DI PICCOLI PEZZI.
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno,
ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere
effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e
simili.
Capo VI - Presse e cesoie.
Art. 115. DISPOSITIVI PER LE PRESSE IN GENERE
Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari o
dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori
siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze
della lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di
lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non
consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di
chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della
macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre
parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina
per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani,
possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia
addetto un solo lavoratore.
I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la
macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi-automatici di
alimentazione.
Art. 116.
Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni, qualora
l'applicazione di uno dei dispositivi indicati nell'articolo precedente o di
altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente possibile, i lavoratori,
per le operazioni di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione, debbono
essere forniti e fare uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente a
mantenere le mani fuori della zona di pericolo.
Art. 117.
L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformità a quanto
stabilisce l'articolo 115, può essere omessa per le presse o macchine simili
mosse direttamente dalla persona che le usa, senza intervento diretto o
indiretto di motori nonché per le presse comunque azionate a movimento lento,
purché le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri
dispositivi o accorgimenti.
Art. 118.
Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di dispositivo
antiripetitore del colpo.
Art. 119. PRESSE A BILANCIERE AZIONATE A MANO.
Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento
rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti
protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia solidale con le
masse stesse.
Art. 120. CESOIE A GHIGLIOTTINA.
Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di
dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori
addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che non siano munite
di alimentatore automatico o meccanico che non richieda l'introduzione delle
mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo.
Art. 121. GRANDI CESOIE A GHIGLIOTTINA.
Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o più
lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di comando che impegnino ambo
le mani degli stessi per tutta la durata della discesa della lama, a meno che
non siano adottati altri efficaci mezzi di sicurezza.
Art. 122. CESOIE A COLTELLI CIRCOLARI.
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e
pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi
idonei di protezione applicati alla parte di coltello soprastante il banco di
lavoro ed estendentesi quanto più vicino possibile alla superficie del materiale
in lavorazione. Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco debbono essere
protette.
Art. 123. CESOIE A TAMBURO PORTACOLTELLI E SIMILI.
Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi
di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i
coltelli in moto.
Capo VII - Frantoi, disintegratori, molazze e
polverizzatori.
Art. 124. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI.
Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e
delle macchine simili, i quali non siano completamente chiusi nell'involucro
esterno fisso della macchina e che presentino pericolo, debbono essere protetti
mediante idonei ripari, che possono essere costituiti anche da robusti parapetti
collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
Art. 125. MOLINI A PALLE E MACCHINE SIMILI.
I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante
barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro
elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione a meno di metri due
di altezza dal pavimento.
Art. 126. FRANTOI, DISINTEGRATORI E MACCHINE SIMILI.
Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi, dei
disintegratori e delle macchine simili, non possano essere provviste di
protezioni fisse complete in conformità a quanto stabilito nell'art.73, possono
essere adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere
rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata la
esigenza che ne ha richiesto la rimozione.
In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere
sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l'apertura di alimentazione
o offese da parte degli organi in moto.
Art. 127. MOLAZZE.
Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto
ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in
modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con gli
organi mobili della macchina.
Art. 128. BERTE A CADUTA LIBERA.
Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami
metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da
robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti di
materiale.
Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere
allo stesso scopo.
La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del
recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
Capo VIII - Macchine per centrifugare e simili.
Art. 129. LIMITI DI VELOCITÀ E DI CARICO.
Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di
velocità e di carico stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare da
apposita targa ben visibile applicata sulla macchina e debbono essere riportati
su cartello con le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
Art. 130. COPERCHIO E FRENO.
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i
separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato
del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72 e di freno adatto ed
efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente
possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro esterno deve sporgere
di almeno tre centimetri verso l'interno rispetto a quello del paniere.
Art. 131. VERIFICHE PERIODICHE.
Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica
almeno una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di
funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50
centimetri .
Capo IX - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri.
Art. 132. LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI IN GENERE.
Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e
sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali
laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine
tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non sia
inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione,
con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti
del corpo del lavoratore.
Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona
di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere provviste di un
dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole manovra, di
conseguire il rapido arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente
possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati attrezzi
che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona
pericolosa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui, in
relazione alla potenza, alla velocità, alle caratteristiche ed alle dimensioni
delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal primo comma.
Art. 133. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LAMINATOI E CALANDRE MOLTO PERICOLOSI.
I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza,
velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente
gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di
gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto
immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo
che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera
pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi
venga preso con le mani dai cilindri in moto.
Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve
comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei
cilindri prima del loro arresto definitivo.
Art. 134. LAMINATOI SIDERURGICI E SIMILI.
Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in
lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte
difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.
Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non
sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere
adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.
Capo X - Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici
e macchine simili.
Art. 135. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI DAL CONTATTO
ACCIDENTALE.
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle
sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose usate per
la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene a punta,
aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie di cilindri,
devono essere protetti mediante custodie conformate e disposte in modo da
rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre del parti del
corpo dei lavoratori.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno
fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente,
essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.
Art. 136.
Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate all'articolo
precedente e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono di essere aperte
o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art.
72.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle aperture
di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli
organi lavoratori interni possano essere inavvertitamente raggiunti dai
lavoratori.
Art. 137. APERTURE DI CARICO E SCARICO.
Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma
dell'art.135 devono avere una forma tale ed essere disposte in modo che i
lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le mani o
con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di movimento interni della
macchina.
Art. 138. ZONA DI IMBOCCO DEI CILINDRI ALIMENTATORI.
La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo
comma dell'art. 135, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa
inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente,
estendentesi fino a metri uno di distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta
con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del
corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.
Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere provvista del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Capo XI - Macchine per filare e simili.
Art. 139. INGRANAGGI DELLE MACCHINE PER FILARE IN GENERE.
Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi
di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei filatoi, dei
binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili, nonché gli
sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi eventualmente ricavate
nell'involucro esterno della macchina, devono essere provviste del dispositivo
di blocco previsto nell'art. 72, qualora debbano essere aperte o rimosse durante
il lavoro e gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente raggiunti dal
lavoratore.
Art. 140. IMBOCCO DEI TAMBURI DI COMANDO DEI FUSI.
L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi dei
filatoi e dei ritorcitoi continui ad anello ad aletta ed a campana, deve essere
protetto, alle due estremità, mediante schermo, e, longitudinalmente, con sbarre
sulle due fronti della macchina o con un riparo disposto nella zona angolare
formata dai due cilindri oppure con altro mezzo idoneo.
Art. 141. MONTAGGIO DELLE FUNICELLE SUI TAMBURI DI COMANDO DEI FUSI.
Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell'articolo precedente
delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.
È tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo, a condizione che
all'operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali
anello o asticciola con gancio.
Art. 142. FILATOI AUTOMATICI INTERMITTENTI.
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più di 6 millimetri dalle
rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei piedi fra la ruota e la
rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad evitare
lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il tampone di arresto,
salvo il caso in cui questi siano disposti al disotto del banco dei cilindri
alimentatori ed in posizione tale per cui non risultino facilmente
accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non risultino
già inaccessibili, atte a impedire ogni contatto con i punti di avvolgimento
delle funi;
d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo scopo di
evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e l'albero della
controbacchetta.
Art. 143.
Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio
automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina deve assicurarsi
che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri
alimentatori.
È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il
banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio. È
altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza
l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente articolo, integrate con il richiamo all'obbligo
di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di introdursi tra il
carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante
avviso esposto presso la macchina.
Capo XII - Telai meccanici di tessitura.
Art. 144. DIFESA CONTRO IL SALTO DELLA NAVETTA.
I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti di apparecchio
guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad impedire la fuoriuscita
della navetta dalla sua sede di corsa.
Quando l'applicazione del quidanavetta può riuscire dannosa per il prodotto,
come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con l'ordito molto
debole, o quanto la velocità della navetta è molto limitata, l'apparecchio
guidanavetta può essere sostituito da reti intelaiate, poste sui fianchi del
telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoriuscita.
Art. 145. APPARECCHI GUIDANAVETTA.
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo precedente
deve essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più di 80 colpi al
minuto primo o aventi una luce-pettine maggiore di m. 1,60, anche se usati per
la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti, ad eccezione dei telai
adibiti alla fabbricazione dei tessuti leggeri di fantasia, per i quali
l'applicazione del guidanavetta è facoltativa;
b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto primo o aventi
luce-pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla fabbricazione di tessuti di
altre fibre o misti.
Art. 146.
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo 144, deve
essere tale che:
a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva
di protezione) non appena il telaio è messo in moto;
b) le due estremità laterali non distino dalla scatola delle navette più di
mezza lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una
costante ed accurata manutenzione.
Art. 147.
Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica barra avente
un diametro inferiore a:
a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza
superiore a 75 centimetri;
b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza compresa
tra i 75 centimetri e un metro;
c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza superiore
a un metro.
Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni
devono essere tali da offrire resistenza e rigidità corrispondenti.
Art. 148. RETI PARANAVETTA.
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'art. 144, devono avere le
seguenti dimensioni minime:
a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 120 di luce-pettine;
b) cm. 40 x 60 per telai con luce-pettine da m. 1,21, a m.1,60;
c) cm. 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a m.1,60.
Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile alle due testate
del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine e
davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai prospicienti
pareti cieche, purché non vi sia possibilità di passaggio.
Art. 149. TRATTENUTA DEI PESI DEL SUBBIO.
I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del
subbio dell'ordito devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la
caduta.
Art. 150. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SUBBI.
Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano
di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del
tessuto, che del subbio dell'ordito.
Art. 151. TELAI PER TELE E TESSUTI METALLICI O DI MATERIE DIVERSE.
Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai telai meccanici per
la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie.
Capo XIII - Macchine diverse.
Art. 152. AMMORBIDATRICI E DISTENDITRICI.
Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta, l'imbocco dei
cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari fissi alti m. 1,30 da
terra, estesi fino a cm. 70 dall'imbocco stesso.
Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo fisso
atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del lavoratore possano
essere prese dai cilindri.
Art. 153. MACCHINE PER LA ROTTURA DELLE MANNELLE DI CANAPA E JUTA.
Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e juta,
alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero a sezione quadrata
di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte di lavoro.
Le stesse macchine devono avere un dispositivo di rapido arresto e di facile
azionamento.
Art. 154. MACCHINE CORDATRICI.
Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di fibre
tessili o di corde metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di
protezione che impediscano la fuoriuscita delle bobine e siano muniti del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti, la
protezione può essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza, forma
e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le parti rotanti e
a trattenere le bobine in caso di sfuggita.
Art. 155. MACCHINE PER CUCIRE CON FILO.
Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste,
compatibilmente con le esigenze tecniche della lavorazione, di una protezione
dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.
Art. 156. MACCHINE PER CUCIRE CON GRAFFE.
Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano ad alimentazione
automatica, devono essere provviste di un riparo che impedisca alle dita del
lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
Art. 157. MACCHINE PER TRAFILARE FILI METALLICI.
Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste
di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta
l'arresto immediato della macchina in caso di necessità.
Art. 158. MACCHINE CON CILINDRO A LAME ELICOIDALI.
Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le
depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici, devono essere provviste di
cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame, la quale lasci scoperto
il tratto strettamente necessario per la lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di blocco
previsto nell'art. 72.
Art. 159. TREBBIATRICI.
Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni, il vano
d'imbocco del battitore deve essere munito di tavolette fermapiedi alte almeno
15 centimetri e di un coperchio cernierato che abbia nella parte posteriore un
dispositivo di arresto che limiti l'ampiezza necessaria per la normale
introduzione del covone.
Art. 160.
Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende posto
l'imboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto provvisto di un
dispositivo di blocco, che permetta di spostare la traversa orizzontale nei
limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo di 70 centimetri
ed un massimo di 90 centimetri.
Art. 161.
Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito ai bordi
di sponde alte almeno 50 centimetri.
L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di
ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m. 0,80 oltre il
piano stesso.
Art. 162.
Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti e di
calzatoie di legno per assicurarne la stabilità durante il lavoro.
Art. 163.
Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione all'operaio
imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il personale addetto
alla trebbiatrice.
Art. 164. MACCHINE PER IMBOTTIGLIARE LIQUIDI SOTTO PRESSIONE.
Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione
devono essere provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro in
caso di scoppio della bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di chiusura
delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati pericoli di
scoppio.
Art. 165. MACCHINE TIPOGRAFICHE A PLATINA E MACCHINE SIMILI.
Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite
di alimentatore automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a
determinare l'arresto automatico della macchina per semplice urto della mano del
lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la
tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo
dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
Art. 166. FUSTELLE.
Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle
fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di altezza non
inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo di consentirne
l'uso senza pericolo per le mani.
La disposizione di cui al primo comma non è obbligatoria quando
l'applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione è effettuata a
piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose.
Art. 167. COMPRESSORI.
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per
la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente
il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima
d'esercizio.
TITOLO V - Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e
di immagazzinamento
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 168. MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI TRASPORTO.
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per
quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al
cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego
con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro
caratteristiche.
Art. 169. STABILITÀ DEL MEZZO E DEL CARICO.
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le
necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in
relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni in
fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.
Art. 170. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO.
Le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di sollevamento e di trasporto
quando non possono essere eseguite a braccia o amano devono essere effettuate
con l'ausilio di attrezzature o dispositivi idonei.
Art. 171. INDICAZIONE DELLA PORTATA.
Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la
portata massima ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, quali
l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento
dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocità,
l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento
alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in
rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima
ammissibile.
Art. 172. GANCI.
I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi
di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo della
superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire
lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa.
Art. 173. FRENO.
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi
di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del
carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire
la gradualità dell'arresto.
Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in
relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la
mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.
Art. 174. ARRESTO AUTOMATICO IN CASO DI IMPROVVISA MANCANZA DELLA FORZA
MOTRICE.
Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare
pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di
dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del
carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive
sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del
carico.
Art. 175. DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE.
I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni
di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e
luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di
manovra.
Art. 176. ORGANO DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE.
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione,
provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di
apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che
impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della
vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fine della sicurezza in
relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di
arresto automatico corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalle sede dei tamburi e delle pulegge
durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla lettera a) i
piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni, potenza
velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico
di fine corsa non costituisca causa di pericolo .
Art. 177. SEDI DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE.
I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nell'articolo
176 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e
profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o
catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni
diverse da quelle previste dal comma precedente devono essere impiegate funi o
catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a
cui possono essere sottoposte.
Art. 178. RAPPORTO TRA I DIAMETRI DELLE FUNI E QUELLE DEI TAMBURI E DELLE
PULEGGE DI AVVOLGIMENTO.
I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati
nell'art. 176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da
disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il
diametro delle funi e da 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.
Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a
20 e a 250 volte .
Art. 179. COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE.
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di
trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono
avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un
coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi
composte di fibre e 5 per le catene.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali
.
Art. 180. ATTACCHI ED ESTREMITÀ LIBERE DELLE FUNI.
Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da
evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti.
Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono
essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire
lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
Art. 181. IMBRACATURA DEI CARICHI.
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per
evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di
ammarraggio.
Art. 182. POSTI DI MANOVRA.
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto
devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle
manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del
mezzo.
Qualora per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia
possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo,
deve essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori
incaricati.
Art. 183. ORGANI DI COMANDO.
Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere
collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la
chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da impedire la
messa in moto accidentale.
Art. 184. SOLLEVAMENTO E TRASPORTO PERSONE.
I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali,
qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di
riparazione e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone,
devono essere provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi
non siano applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee misure
precauzionali.
Art. 185. AVVISI PER LE MODALITÀ DELLE MANOVRE.
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e di
segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati
mediante avvisi chiaramente leggibili.
Capo II - Gru, argani, paranchi e simili.
Art. 186. PASSAGGI E POSTI DI LAVORO SOTTOPOSTI A CARICHI SOSPESI.
Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi
devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra
i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può
costituire pericolo.
Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento
ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere tempestivamente
preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia
praticamente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al
pericolo dell'eventuale caduta del carico.
Art. 187.
Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di
sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti per la presa del carico,
deve essere delimitato con barrire e ove ciò, per ragioni di spazio non sia
possibile, devono essere adottati i provvedimenti di cui al secondo comma
dell'articolo precedente.
Art. 188. PIANI DI SCORRIMENTO DELLE GRU A PONTE.
I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili
per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario
relative all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili
e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi
piani, e ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di
ingombro del carro ponte.
Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la
sagoma di ingombro della gru .
Art. 189. STABILITÀ E ANCORAGGIO DELLE GRU.
La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situate
all'aperto devono essere assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle
sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla
massima presumibile azione del vento.
Art. 190. ARRESTO DI FINE CORSA DELLE GRU A PONTE ED A PORTALE.
Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto,
scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei
ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per
resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile
ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.
Art. 191.
Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi
di arresto indicati nell'art. 190, devono essere provvisti di dispositivo agente
sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro alle estremità della sua
corsa.
Art. 192. DIVIETO DELLA DISCESA LIBERA DEI CARICHI.
Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare
a motore innestato anche nella discesa .
Art. 193. DIFESA DELLE APERTURE PER IL PASSAGGIO DEI CARICHI.
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o
la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei
solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani,
nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso
devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti,
ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche
contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di
manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture
dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei
materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del
parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile,
inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o
altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano
eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
Art. 194.
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200
chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali
disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno,
per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della
sicurezza dei lavoratori .
Capo III - Ascensori e montacarichi.
Art. 195. CAMPO DI APPLICAZIONE.
Le disposizioni del presente Capo si applicano agli ascensori e montacarichi
comunque azionati non soggetti a disposizioni speciali.
Art. 196. DIFESA DEL VANO.
Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli
ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per
tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri.
Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal piano di
calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed essere
costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie non abbiano
ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4
centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o
più centimetri.
Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la
cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in
conformità alle disposizioni dei commi precedenti.
Art. 197. ACCESSI AL VANO.
Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere
provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di
altezza minima di m. 1,80 quando la cabina è accessibile alle persone, e
comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questa è inferiore a
m. 1,80.
Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o
traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un centimetro se la
cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina è munita
di una propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla porta al vano
non è inferiore a 5 centimetri.
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le
porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.
Art. 198. PORTE DI ACCESSO AL VANO.
Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere
munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si
trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se
tutte le porte non sono chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i montacarichi
azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di
sicurezza.
Art. 199. INSTALLAZIONI PARTICOLARI.
Le protezioni ed i dispositivi di cui agli artt. 196, 197 e 198, non sono
richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m.2 e
l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento
o di caduta nel vano.
Art. 200. PARETI E PORTE DELLA CABINA.
Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose
accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di m.1,80 e
porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non
minore a m. 1,80.
Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di
larghezza non superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono
presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a
12 millimetri.
Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse
quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è limitato per
tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche o da reti o da
traforati metallici le cui maglie non abbiano una apertura superiore a un
centimetro, purché queste difese non presentino sporgenze pericolose e non siano
distanti più di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della piattaforma. In
tal caso deve essere assicurata la stabilità del carico.
Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente che le cabine
o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita o
la sporgenza del carico.
Art. 201. SPAZI LIBERI AL FONDO ED ALLA SOMMITÀ DEL VANO.
Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m² 0,25 di
sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra
il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante alla cabina.
Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso,
la cabina non scenda al di sotto di tale limite.
Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, deve essere garantito,
con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel suo più alto livello
di corsa.
Art. 202. POSIZIONE DEI COMANDI.
I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra
posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere
azionati da persona che si trovi in cabina.
Art. 203. APPARECCHI PARACADUTE.
Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone ed
i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le
operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con cabina non accessibile
per le operazioni di carico e scarico purché di portata non inferiore ai 100
chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a catene e quando la corsa
della stessa sia superiore a m. 4, devono essere provvisti di un apparecchio
paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle funi
o delle catene di sospensione.
Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute non è
richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, l'eventuale caduta
della cabina non presenta pericoli per le persone.
Art. 204. ARRESTI AUTOMATICI DI FINE CORSA.
Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a
mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico
dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore della
corsa.
Art. 205. DIVIETO DI DISCESA LIBERA PER APPARECCHI AZIONATI A MOTORE.
Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di
discesa deve avvenire a motore inserito.
Art. 206. CARICO E SCARICO DEI MONTACARICHI A GRAVITÀ.
Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani
devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le
operazioni di carico.
Art. 207. REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI MONTACARICHI.
I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti di
un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o
piattaforma possa assumere velocità pericolosa.
Capo IV - Elevatori e trasportatori a piani mobili. a tazze, a
coclea, a nastro e simili.
Art. 208. VANI DI CORSA.
I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono
essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture
necessarie per il carico e lo scarico.
Art. 209. DISPOSITIVI DI ARRESTO.
Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani
mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto
dell'apparecchio.
Art. 210. ARRESTO PER IMPROVVISA MANCANZA DI FORZA MOTRICE.
I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili, ed i
trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso in pendenza, devono
essere provvisti di un dispositivo automatico per l'arresto dell'apparecchio
quando per l'interruzione improvvisa della forza motrice si possa verificare la
marcia in senso inverso al normale funzionamento.
Art. 211. CONDOTTI DEI TRASPORTATORI A COCLEA.
I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e
le loro aperture di carico e scarico devono essere efficacemente
protette.
Art. 212. APERTURE DI CARICO E SCARICO DEI TRASPORTATORI.
Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono
essere protette contro la caduta delle persone o contro il contatto con organi
pericolosi in moto.
Art. 213. APERTURA DI CARICO E PERCORSO DEI PIANI INCLINATI
(SCIVOLI).
Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate
da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del tratto strettamente
necessario per l'introduzione del carico, purché il ciglio superiore di inizio
del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del
pavimento.
Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali per evitare la
fuoriuscita del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare
la caduta del carico.
Art. 214. SPAZIO SOTTOSTANTE AI TRASPORTATORI.
Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere
reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del
trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura
degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro
detti pericoli.
Capo V - Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici.
Art. 215. VELOCITÀ E PERCORSO.
La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le
caratteristiche del percorso, la natura del carico e le possibilità di arresto
del mezzo.
Il percorso nell'interno delle aziende deve essere predisposto al fine di
ridurre i rischi derivanti dal traffico, in relazione al tipo dei veicoli, allo
spazio disponibile ed all'ubicazione delle altre vie di transito e loro
attraversamenti.
Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di
blocco.
Art. 216. DIFESE TERMINALI DEI BINARI.
Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in
pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure
per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoriuscite dei
veicoli.
Art. 217. ATTACCO E DISTACCO DEI MEZZI DI TRASPORTO.
I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere
costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con sicurezza le manovre di
attacco e di distacco e da garantire la stabilità del collegamento.
È vietato procedere durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi di
trasporto, a meno che questi non siano provvisti di dispositivi che rendano la
manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.
Art. 218. BLOCCO DEGLI ORGANI DI COMANDO DEI MOTORI ELETTRICI AZIONANTI I
MEZZI DI TRASPORTO.
I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia
dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di
comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.
I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono asportare o
bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave la cabina.
Art. 219. DIFESE NEI PIANI INCLINATI.
I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del percorso
in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento
per impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi.
Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano
inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono essere predisposte
nicchie di rifugio per il personale.
Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il
funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei binari,
passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il transito pedonale
senza pericolo.
Art. 220.
I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a
provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di
allentamento degli organi di trazione, quando ciò sia necessario in relazione
alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocità di esercizio o ad
altre particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano usati, anche
saltuariamente, per il trasporto delle persone .
Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto o del
suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo comma,
gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un
coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso è vietato l'uso dei
piani inclinati per il trasporto delle persone.
In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di
sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile .
Art. 221. SISTEMAZIONE DEI RECIPIENTI DEI COMBUSTIBILI SUI MEZZI DI
TRASPORTO.
I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati
all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro o protetti
contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
Art. 222. MANIGLIE PER MEZZI DI TRASPORTO MECCANICI.
I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono
mossi direttamente dai lavoratori devono essere provvisti di adatti elementi di
presa che rendano la manovra sicura.
Art. 223. SCARICO MEDIANTE RIBALTAMENTO DEI VEICOLI.
I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono
essere provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento accidentale e
che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.
Art. 224. BARRIERE E SEGNALAZIONI NELLE VIE DI TRANSITO.
Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed
immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte
barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate
segnalazioni.
Art. 225. ILLUMINAZIONE DEI SEGNALI.
I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli
regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono
essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
Art. 226. LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NELLE VIE DI TRANSITO.
Le vie di transito che, per lavoro di riparazione o manutenzione in corso o
per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere
sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di
transito.
Art. 227.
Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di
transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso
o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente
incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di
lavoro.
Art. 228. CAUTELE PER SPOSTAMENTI NON CONTROLLABILI.
Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente
non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi,
controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un
incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità
delle persone.
Art. 229. TELEFERICHE.
È vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri
sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che
per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano
adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza,
l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la
predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
Art. 230.
All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni
delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico
atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere
disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da
questo per almeno m. 2.
Art. 231. IMPIANTI FUNICOLARI A LUNGO PERCORSO.
Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto
il percorso devono avere in ogni stazione o posto di carico e scarico, un
dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali per le manovre dalla
stazione principale.
Art. 232.
L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti simili
deve essere effettuata automaticamente mediante apparecchio applicato ad
apposito carrello.
TITOLO VI - Impianti ed apparecchi vari
Capo I. - Disposizioni di carattere generale.
Art. 233. ORGANI DI COMANDO E DI MANOVRA.
Gli organi e di dispositivi di comando o di manovra degli impianti ed
apparecchi in genere, come pure i relativi dispositivi accessori, devono essere
disposti in modo che:
a) riesca sicuro il loro azionamento;
b) siano accessibili senza pericolo e difficoltà;
c) il personale addetto possa controllare per visione diretta il
funzionamento dell'impianto o della parte di esso comandato, a meno che ciò non
sia possibile in relazione alle particolari condizioni dell'impianto, nel qual
caso devono però adottarsi altre misure di sicurezza.
Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e portare
l'indicazione relativa al loro funzionamento, quali chiusura e apertura,
direzione della manovra, comando graduale rispetto alle varie posizioni.
Art. 234. STRUMENTI INDICATORI.
Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori
di livello devono essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni
siano chiaramente visibili al personale addetto all'impianto o
all'apparecchio.
Art. 235. APERTURE DI ENTRATA NEI RECIPIENTI.
Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e
simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo,
riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio
dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso
aventi dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o diametro non inferiore a cm.
40.
Art. 236. LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, RECIPIENTI E SIMILI NEI
QUALI POSSONO ESSERVI GAS E VAPORI TOSSICI OD ASFISSIANTI.
Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui all'art. 235, chi
sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o
vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo,
disporre efficienti lavaggi ventilazione o altre misure idonee.
Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le
valvole e gli altri dispositivi dei condotti di comunicazione col recipiente, e
a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri
mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di
isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.
I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti
devono essere assistiti da altro lavoratore, situato nell'esterno presso
l'apertura di accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo
assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i
lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda
di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la
normale respirazione.
Art. 237. LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI E SIMILI NEI QUALI POSSONO
ESSERVI GAS, VAPORI, POLVERI INFIAMMABILI OD ESPLOSIVI.
Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi la presenza anche
di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate
nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo
di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi
incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Se
necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.
Art. 238. ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI.
Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie o nelle camere di
combustione dei forni riscaldati con carburanti liquidi, con oli o gas
combustibili o con carbone polverizzato, il lavoratore addetto alla operazione
deve:
a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare o della camera di
combustione e, in ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi idonei, che in essi e
nelle loro immediate vicinanze non vi siano vapori, gas o miscele capaci di
provocare esplosioni;
b) accertare che il registro del fumo sia aperto;
c) accertare che non vi sia spandimento di carburante o di olio nel focolare
o nella camera di combustione attorno ai bruciatori o sul pavimento
antistante;
d) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una impugnatura
sufficientemente lunga per impedire ustioni o altre offese da fiamma, salvo il
caso che il bruciatore sia munito di un dispositivo di accensione.
Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate da altre
istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono essere richiamate mediante
avviso collocato in prossimità dei posti di accensione.
Art. 239. PORTE DEI FORNI, DELLE STUFE, DELLE TRAMOGGE E SIMILI.
Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere
disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e
sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilità della posizione di
apertura.
Art. 240. PROTEZIONE DELLE PARETI ESTERNE A TEMPERATURA ELEVATA.
Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni,
forni e porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del
calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente interno, devono essere
efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o protette contro il
contatto accidentale.
I lavoratori, se sono esposti al rischio di ustioni, devono essere provvisti
e fare uso di idonei mezzi di protezione individuale.
Capo II - Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a
pressione.
Art. 241. REQUISITI DI RESISTENZA E DI IDONEITÀ.
Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le
tubazioni soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano comunque
esclusi o esonerati dalla applicazione delle norme di sicurezza previste dalle
leggi e dai regolamenti speciali concernenti gli impianti ed i recipienti
soggetti a pressione, devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di
idoneità all'uso cui sono destinati.
Capo III - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi,
recipienti, silos.
Art. 242. DISPOSIZIONI COMUNI.
Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a li vello o ad
altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono,
qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati
mediante parapetto di altezza non minore di cm.90, a parete piena o con almeno
due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia
applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia
possibile applicare il parapetto di cui al comma precedente, le aperture
superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre
difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.
Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per
quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non
adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al primo comma deve
avere altezza non minore di un metro.
Il presente articolo non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i
serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non
contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre
cautele.
Art. 243.
Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2
metri e che non siano provvisti di apertura di accesso al fondo, qualora non sia
possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti
recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci
di trattenuta.
Art. 244. DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI.
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed
ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:
a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi
dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
b) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento
delle loro parti.
Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas
nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono
essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti
estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai
lavoratori mediante tabella esplicativa.
Art. 245.
Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa
o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi,
quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare
l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.
Art. 246. DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERBATOI TIPO SILOS CONTENENTI MATERIE
CAPACI DI SVILUPPARE GAS O VAPORI INFIAMMABILI O NOCIVI.
I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori,
esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere
provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure,
impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
Art. 247. RECIPIENTI, SERBATOI, VASCHE E CANALIZZAZIONI PER LIQUIDI E MATERIE
TOSSICHE, CORROSIVE O COMUNQUE DANNOSE.
I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o
altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere
provvisti:
a) di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta
ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i
lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;
b) di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o
traboccamento.
Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui alla lettera a) non
siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.
Art. 248. RECIPIENTI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI O MATERIE INFIAMMABILI,
CORROSIVE, TOSSICHE E COMUNQUE DANNOSE.
I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili,
corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:
a) di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni
di riempimento e svuotamento;
c) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere
sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
d) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
Art. 249.
I recipienti di cui all'art. 248, compresi quelli vuoti già usati, devono
essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o
vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già
contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati
lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.
In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi
infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie
corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia
provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la
eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o
prodotti secondari di trasformazione.
Capo IV - Impianti ed operazioni di saldatura o taglio
ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili.
Art. 250. LAVORI DI SALDATURA IN CONDIZIONI DI PERICOLO.
È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od
elettricamente, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materiale quali sotto l'azione
del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che
evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose.
È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei
locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.
Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente
articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con
l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas
inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono
essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo
comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate
sotto la sua diretta sorveglianza.
Art. 251. SALDATURA OSSIACETILENICA, OSSIDRICA E SIMILI.
Nei luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori e gasometri di
acetilene o costruire depositi di recipienti contenenti gas combustibili.
Art. 252.
Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i generatori o
gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri,
riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o gasometri siano protetti
contro le scintille e l'irradiamento del calore o usati per lavori
all'esterno.
Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi
incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di
acetilene.
Art. 253.
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di
alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola
idraulica o altro dispositivo di sicurezza che risponda ai seguenti
requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria
nelle tubazioni del gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di
efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale
scoppio per ritorno di fiamma.
Art. 254.
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli
apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi
atti ad assicurare la stabilità dei gassogeni e dei recipienti dei gas compressi
o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di
saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta
accidentale.
Art. 255. SALDATURA ELETTRICA ED OPERAZIONI SIMILI.
Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere
provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della
corrente elettrica.
Art. 256.
Quando la saldatura od altra operazione simile non è effettuata con
saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, è vietato effettuare
operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della corrente dalla
normale linea di distribuzione senza l'impiego di un trasformatore avente
l'avvolgimento secondario isolato dal primario.
Art. 257.
Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti
metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.250,
devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi
completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli
derivanti da contatti accidentali con parti in tensione.
Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza
continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del
recipiente.
Art. 258.
Nelle installazioni elettriche per saldatura e taglio dei metalli devono
essere osservate, per ciò che non è contemplato specificatamente nel presente
Capo, le disposizioni del Titolo VII.
Art. 259. MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI.
I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili devono
essere forniti di guanti isolanti, di schermi di protezione per il viso e,
quando sia necessario ai fini della sicurezza, di pedane o calzature
isolanti.
La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essere protetta con
schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando queste
costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.
Capo V - Forni e stufe di essiccamento o di maturazione.
Art. 260. PAVIMENTI, PIATTAFORME, PASSERELLE E SCALE DEI FORNI.
Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere
costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di
legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed
alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.
Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni,
nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con
materiali incombustibili.
Art. 261. ECCESSO DI TEMPERATURA DEI POSTI DI LAVORO E DI MANOVRA DEI FORNI.
I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti ai forni, quando la
temperatura può raggiungere limiti tali da costituire un pericolo, devono essere
protetti con mezzi idonei contro le irradiazioni di calore. Ove il processo
tecnologico non lo permetta i lavoratori devono essere provvisti di mezzi di
protezione individuale.
Art. 262. BOCCHE E APERTURE DEI FORNI.
Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti dei forni,
quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono pericolo nell'interno,
devono essere provviste di solide difese.
Art. 263. SPRUZZI ED INVESTIMENTI DI MATERIALI INCANDESCENTI.
I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere
investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere
protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
Art. 264.
Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi
comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee difese o
altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale
fuso nonché per permettere il loro rapido allontanamento dalla zona di pericolo
nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
Art. 265. STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE.
Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le operazioni
connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di porte apribili anche
dall'interno.
Art. 266.
Le stufe di essiccamento o di maturazione, nelle quali, in relazione al
procedimento adottato o alla natura dei materiali o prodotti in lavorazione,
possono svilupparsi gas, vapori o polveri esplosivi o nocivi, devono essere
provviste di un efficace impianto o di mezzi per la aspirazione di tali gas,
vapori o polveri e per il loro convogliamento in un luogo in cui non possono
costituire danno.
TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi
elettrici
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 267. REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere
costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da
contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e
di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro
esercizio.
Art. 268. DEFINIZIONE DI " ALTA " E "BASSA" TENSIONE.
Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa
tensione quando la tensione, del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci
per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta
tensione .
Art. 269. INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DEGLI APPARECCHI
ELETTRICI.
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali
caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
Art. 270. ISOLAMENTO ELETTRICO.
In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro
quanto verso terra, un isolamento adeguato alla tensione dell'impianto.
Art. 271. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA.
Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto
delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero
trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.
Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa
tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in
immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25
Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente
continua.
Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari
posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori
od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel
precedente comma.
Art. 272.
Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in
relazione a particolari condizioni ambientali, le necessarie garanzie di
efficienza oppure quando non sia consigliabile in relazione alla particolarità
dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura
efficacia.
Art. 273. TAPPETI E PEDANE ISOLANTI.
Ferma restando l'osservanza delle norme relative alla protezione dei
conduttori contro il contatto accidentale, all'isolamento dei conduttori e ai
collegamenti elettrici a terra, qualora sia necessario ai fini della sicurezza
del personale, in relazione a particolari caratteristiche dell'impianto o
ambientali, i quadri di distribuzione e di manovra e le apparecchiature e le
macchine elettriche accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane che
abbiano un isolamento adeguato.
I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da consentire la
sicura esecuzione delle manovre e da evitare i ribaltamenti.
Art. 274. LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE.
Le norme approvate con R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per l'esecuzione delle
linee elettriche aeree esterne, e successive modifiche, sono estese agli
impianti posti negli stabilimenti od aziende soggette al presente decreto.
Capo II - Protezione contro il contatto accidentale con
conduttori ed elementi in tensione.
Art. 275. IMPIEGO DEI CONDUTTORI NUDI AD " ALTA"TENSIONE.
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono ammessi soltanto nelle
officine e cabine elettriche, nelle sale di prova e per le linee esterne.
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresì ammessi in ogni
altro locale, purché siano completamente racchiusi, singolarmente od assieme
alle relative apparecchiature in cunicoli in armatura, in armadi o custodie
metalliche collegate a terra.
Sono altresì ammessi i conduttori nudi per tensione di esercizio sino a 1000
Volta per i sistemi di sbarre per elettrolisi, per le linee di contatto per gru
a ponte scorrevole ed impianti simili e per i raccordi ferroviari, purché siano
adottate adeguate ed efficaci misure di sicurezza; per i raccordi ferroviari
sono ammesse tensioni anche superiori.
Art. 276. DIFESE.
I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere
protetti contro il contatto accidentale mediante idonei ripari rigidi di
materiale isolante non igroscopico, o metallici collegati a terra, solidamente
fissati a parti stabili anche se smontabili.
Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in
tensione di almeno cm. 7 più cm.0,7 per ogni migliaia di Volta, con un minimo,
in ogni caso, di cm. 15.
Art. 277.
Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui all'articolo precedente
devono essere estesi, verso l'alto, sino ad almeno m. 2 dal pavimento e, verso
il basso sino al pavimento o sino ad una distanza da questo per cui non sia
possibile, in relazione alle condizioni dell'impianto, il contatto accidentale
con i conduttori o con gli elementi in tensione.
Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a parete piena, le
maglie o aperture devono avere dimensioni tali da non permettere il passaggio
della mano.
Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale dei
conduttori può anche essere costituita da un parapetto di altezza non inferiore
a m. 1,20 e formato da almeno due robusti correnti rigidi e solidamente fissati
alle parti stabili, posto ad una distanza in senso orizzontale dai conduttori
non inferiore a m. 0,60 più cm. 1 ogni migliaia di Volta con un minimo, in ogni
caso, di m. 1.
Il parapetto di cui al presente articolo deve portare bene in vista un avviso
indicante il divieto di accedere allo spazio compreso fra il parapetto ed i
conduttori prima di avere tolto la tensione.
Art. 278.
Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione corrono
al di sopra del pavimento o di una piattaforma di lavoro o di passaggio ad una
altezza inferiore a m.3 più un centimetro ogni migliaia di Volta di tensione, si
devono applicare al di sotto di essi i ripari di cui all'articolo precedente
costituiti da schermi pieni o con maglie di piccola dimensione.
Art. 279.
Le norme di cui agli artt. 276, 277 e 278 relative alla protezione dei
conduttori e degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere
osservate anche nei riguardi dei cavi e dei conduttori rivestiti con isolanti in
genere, fatta eccezione per quelli provvisti di armatura metallica continua
collegata a terra.
Art. 280.
Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo art.340,
sono tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al servizio di
distribuzione di energia elettrica, ove non sia possibile adottare le misure di
cui agli artt. 276 a 279, le distanze e le altezze ivi indicate potranno essere
congruamente ridotte, sempreché la difesa del personale addetto contro il
pericolo di contatti accidentali con gli elementi in tensione sia comunque
assicurata.
Art. 281. RIVESTIMENTO E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI ED ELEMENTI NUDI A BASSA
TENSIONE.
In ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica, i conduttori e
gli elementi a bassa tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a corrente
alternata, e a 50 Volta verso terra, se a corrente continua, devono essere
provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla tensione ed
appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di
temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente, oppure essere protetti contro il
contatto delle persone ancorché siano fuori della portata di mano, ma in
posizione accessibile.
Per le centrali telefoniche il limite della tensione della corrente continua
di cui al primo comma è elevato a 70 Volta, purché siano adottate idonee misure
di sicurezza. Qualora tale contatto non sia evitabile per esigenze di
lavorazione, le persone devono essere convenientemente isolate.
Art. 282.
I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando
per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a
danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti
al danneggiamento.
Art. 283. PRESCRIZIONI SPECIALI PER I CONDUTTORI FLESSIBILI.
I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per
l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche
un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche alla usura meccanica.
Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non
intralcino i passaggi.
Capo III - Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi
di corrente e le scariche atmosferiche.
Art. 284. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI.
Allo scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione
subiscano accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto di
conduttori, trasformatori o apparecchi a tensione superiore, devono essere
adottate idonee misure, quali il collegamento a terra del neutro, l'applicazione
di valvole di tensione o di altri dispositivi equivalenti.
Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate per evitare contatti fra
sistemi di distribuzione a diverse tensioni.
Art. 285. PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI.
I circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole fusibili,
interruttori automatici o simili, atti ad impedire che nelle condutture e negli
apparecchi elettrici abbiano a riscontrarsi correnti di intensità tale da far
loro assumere temperature pericolose o eccessive.
Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto,
l'interruzione automatica della corrente possa determinare condizioni di
pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i sovraccarichi di corrente
mediante altri idonei dispositivi.
Art. 286.
Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza
ed in quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di
protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche.
Capo IV - Apparecchiature elettriche ed attrezzature
relative.
Art. 287. QUADRI DI DISTRIBUZIONE E DI MANOVRA.
Le disposizioni relative alla protezione contro il contatto accidentale si
applicano anche ai conduttori ed elementi in tensione nei quadri di
distribuzione e di manovra, compresi quelli esistenti nella parte posteriore dei
quadri stessi.
Può derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per i quadri a
bassa tensione delle officine e delle cabine elettriche, salvo nei casi in cui
essa sia ritenuta necessaria in relazione a particolari condizioni di impianto e
sempre ché siano adottate altre idonee misure e cautele.
Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri
devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si
riferiscono.
Art. 288. INTERRUTTORE GENERALE.
Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo
di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.
Art. 289. SEZIONAMENTO DELLE PARTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.
Quando sia necessario sezionare singole parti di un impianto, per ciascuna
delle relative derivazioni deve essere inserito un separatore.
Art. 290. INTERRUTTORE ELETTRICI E SIMILI.
Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti
condizioni:
a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza arresto di
posizione intermedia;
b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar
luogo ad arco permanente, né a corto circuito o messa a terra dell'impianto;
c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito
controllato, esclusi gli eventuali conduttori di messa a terra ed eventualmente
il neutro. È fatta eccezione per gli interruttori ad apertura cosiddetta "fase
per fase" al servizio degli impianti di trasmissione e di distribuzione di
energia elettrica;
d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o
cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto è disposto dall'ultimo comma
dell'art.287, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti
in tensione, quando questa è superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a
50 Volta verso terra se continua;
e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della
posizione di apertura e chiusura;
f) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di
inserimento. È fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6
Ampere.
Art. 291.
Gli interruttori unipolari ,sui circuiti a corrente alternata, sono ammessi
solo su circuiti bipolari a bassa tensione per impianti di illuminazione
installati in locali asciutti e per potenze non superiori a 1000 Watt.
Art. 292. PULSANTI.
I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici devono
essere costruiti ed installati in modo che non sia possibile l'accidentale
azionamento degli stessi.
Essi devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento e di
distacco.
Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di
pulsanti, deve essere provveduto alla indicazione del distacco e
dell'inserimento.
Art. 293. SEPARATORI PER ALTA TENSIONE.
Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche, la
continuità metallica di tutti i conduttori che fanno capo alla officina o
cabina, esclusi i conduttori di terra, deve poter essere interrotta in modo
evidente in corrispondenza agli arrivi o partenze dei conduttori stessi mediante
l'uso di separatori.
I separatori devono inoltre essere installati per consentire la messa fuori
circuito di macchinari o ed apparecchiature.
In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare mediante
separatori posti a monte o a valle, o da entrambe le parti e visibili da un
luogo di facile accesso.
Per gli interruttori, muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel
circuito, azionabili ad interruttore disinserito tali dispositivi tengono luogo
del separatore, purché ne sia palese l'avvenuta manovra.
Art. 294.
I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare
agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto isolante o comando
meccanico.
I separatori devono essere:
a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i coltelli non
siano in tensione a separatore aperto;
b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi
casualmente da loro stessi.
Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto
necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo per tutte le
fasi del circuito.
Art. 295. VALVOLE FUSIBILI.
Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate in modo da
soddisfare oltre che ai requisiti indicati nell'art.285, anche alle seguenti
condizioni:
a) permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei fusibili sotto
tensione senza pericolo per i lavoratori;
b) essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli
interruttori;
c) essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette, ad
eccezione del conduttore neutro.
Art. 296. INTERRUTTORI AUTOMATICI.
Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti devono
soddisfare alle condizioni stabilite dagli artt. 290 e 291.
In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art.290, gli
interruttori automatici devono poter funzionare anche per scatti limitati a
singoli conduttori.
Capo V -Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori
elettrici.
Art. 297. COPERTURA DELLE PARTI NUDE IN TENSIONE.
Le macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici e simili, a tensione
superiore a 25 Volta verso terra se a corrente alternata, ed a 50 Volta verso
terra se a corrente continua, ove non abbiano le parti nude in tensione in
posizione inaccessibile o non siano protette a norma degli articoli 276 e 281
devono avere le stesse parti nude, chiuse nell'involucro esterno o protette
mediante copertura o ripari solidamente fissati.
Sono esclusi dalla applicazione della presente norma i collettori ad anelli e
le relative spazzole delle macchine elettriche.
Art. 298. SEGREGAZIONE DELLE MACCHINE, DEI TRASFORMATORI E DELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE A TENSIONE ELEVATA.
Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature
elettriche in genere funzionanti a tensione superiore a 1000 Volta, devono
essere installati in locali appositi od in recinti che possono essere anche a
ciclo aperto, muniti di porte di accesso chiudibili a chiave, a meno che non si
tratti di motori accoppiati a macchine operatrici.
Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono o
possono transitare persone diverse da quelle addette alle stesse macchine ed
apparecchi, esse devono tenersi chiuse a chiave.
Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati nel
presente articolo devono essere costruite con materiale incombustibile; può
tuttavia derogarsi per le cabine elettriche provvisorie non annesse ad altri
edifici.
Art. 299.
La segregazione in locale apposito non è obbligatoria per i trasformatori, i
reattori ed apparecchi simili a tensione non superiore a 15.000 Volta e di
potenza non superiore a 1500 Watt, utilizzati per usi speciali compresa
l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo, purché collocati fuori della
portata di mano, chiusi entro armadi o custodie o protetti in conformità delle
disposizioni del presente Titolo.
Art. 300. POZZETTO PER RACCOLTA OLIO DEI TRASFORMATORI.
I trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità di olio superiore
ai 500 chilogrammi, quando non siano installati in cabine isolate, devono essere
provvisti di pozzetti o vasche o di altre opere atte ad impedire il dilagare
dell'olio infiammato all'esterno delle cabine o dei recinti.
Art. 301. PROTEZIONE DEI CONDENSATORI.
I condensatori di potenza superiore a 1 kVA devono essere provvisti di
dispositivi atti ad eliminare la carica residua, quando il condensatore è
disinserito; tali dispositivi non sono richiesti quando il condensatore rimane
stabilmente collegato elettricamente alla macchina rifasata, anche dopo che il
complesso è disinserito dalla rete.
Art. 302. ACCUMULATORI ELETTRICI.
Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220
Volta devono essere:
a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore un
contatto accidentale con elementi aventi una differenza di potenziale superiore
a tale limite;
b) contornate da una pedana isolante, se fisse.
Art. 303.
I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed
alla capacità e tipo delle batterie in essi esistenti, possono presentare
pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono:
a) essere ben ventilati;
b) non contenere macchine di alcun genere né apparecchi elettrici o
termici;
c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il divieto
di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.
Capo VI - Impianti di illuminazione elettrica.
Art. 304. LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ELETTRICA.
È vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di
illuminazione a incandescenza.
È tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta per l'illuminazione
all'esterno dei fabbricati e nelle officine elettriche.
Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse tensioni
sino a 6000 Volta.
Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno
purché i conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e protetti a
norma dell'art.279 ed il ricambio delle lampade sia effettuato a circuito
disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra.
Art. 305. LAMPADE E PORTALAMPADE ELETTRICI.
Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono
essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa
effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia
possibilità di contatto con le dette parti.
Art. 306.
Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate:
a) in locali bagnati o molto umidi;
b) presso tubazioni o grandi masse metalliche;
c) a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro in genere
devono, oltre che soddisfare al requisito dell'articolo precedente, avere il
portalampade con le parti esterne di materiale isolante non igroscopico.
Art. 307. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A TUBI LUMINESCENTI O
FLUORESCENTI.
Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i
conduttori, compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi, devono essere
provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del circuito o
collocati fuori della portata di mano.
I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in
tensione devono essere completamente protetti mediante custodia di materiale
isolante.
Art. 308.
Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti a catodo
freddo devono essere provvisti di interruttore onnipolare sulla linea primaria
di alimentazione del trasformatore.
Capo VII - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e
portatili.
Art. 309. DERIVAZIONE A SPINA.
Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi,
devono essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una
spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa
risultare sotto tensione.
Art. 310.
Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con
le parti in tensione della sede (femmina) della presa;
b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina
(maschio) durante l'inserzione e la disinserzione.
Art. 311.
Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di
potenza superiore ai 1000 Watt devono essere provviste, a monte della presa, di
interruttore, nonché di valvole onnipolari, escluso il neutro, per permettere
l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto.
Art. 312. ESCLUSIONE DELLA CORRENTE AD ALTA TENSIONE.
Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere
alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione,
per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che,
in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere
alimentati ad alta tensione.
Art. 313. LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER L'ALIMENTAZIONE.
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre
disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è
vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volta verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro
grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 50 Volta verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente
articolo e fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore,
questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra
loro, e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato
a terra.
Art. 314. COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA.
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con
motore elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso
terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua, devono avere
l'involucro metallico collegato a terra.
L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed
alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo
sistema di collegamento .
Art. 315. ISOLAMENTO DEGLI UTENSILI.
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono
avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione
e l'involucro metallico esterno.
Art. 316. INTERRUTTORI DI COMANDO INCORPORATO.
Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore
incorporato nella incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e
sicurezza la messa in moto e l'arresto.
Art. 317. LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI.
Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:
a) avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
b) avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in
seguito a guasti, completamente protette in modo da evitare ogni possibilità di
contatto accidentale;
c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante
collare esterno alla impugnatura isolante;
d) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti
metalliche eventualmente fissate all'impugnatura.
Art. 318.
Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed
entro o a contatto di grandi masse metalliche, oltre a soddisfare alle
condizioni dell'articolo precedente, devono essere alimentate a tensione non
superiore a 25 Volta verso terra ed essere provviste di un involucro di
vetro.
Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati
ed isolati tra di loro.
Capo VIII - Linee di contatto per trazione elettrica.
Art. 319. DIVIETO DEI SISTEMI DI TRAZIONE CON TERZA ROTAIA.
Nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al presente decreto sono
vietati sistemi di trazione elettrica con presa da terza rotaia.
Art. 320. ALTEZZA MINIMA DELLE LINEE ELETTRICHE.
Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle
attività soggette al presente decreto, salvo disposizioni più restrittive delle
altre leggi o regolamenti speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo o
dal piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti:
a) m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno di
edifici, salvo quanto è disposto dalla successiva lettera b);
b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano
efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante ripari a canale o
simili di materiale isolante non igroscopico o metallici collegati a terra;
c) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti piazzali a
seconda che le linee siano o meno protette contro il contatto accidentale in
conformità a quanto è stabilito dalla precedente lettera b).
Art. 321. SOSTEGNI DI SOSPENSIONE DEI CONDUTTORI.
I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione
elettrica devono essere disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai
loro attacchi alle parti stabili che, in caso di rottura di una sospensione, i
conduttori o altri elementi di collegamento in tensione non possano abbassarsi a
meno di m.3 dal pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni di impianto di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, ed a meno di m. 2,50 nelle
condizioni di impianto di cui alla lettera c) dello stesso articolo.
Art. 322. CAUTELE CONTRO IL CONTATTO DELLE LINEE AEREE CON MEZZI DI TRASPORTO
ORDINARI.
Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari o dei loro
carichi con le linee aeree elettriche di contatto, devono essere adottati
appropriati provvedimenti e cautele, quali l'applicazione di barriere, la
delimitazione di attraversamenti protetti e di banchine di transito per i mezzi
ordinari.
Art. 323. INTERRUZIONE DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE.
I circuiti elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto per
trazione elettrica devono essere provvisti di interruttori automatici per
massima corrente, atti ad interrompere l'alimentazione della linea qualora si
stabilisca una intensità di corrente pericolosa.
Capo IX - Collegamenti elettrici a terra.
Art. 324. SEZIONE, CONNESSIONE E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI DI TERRA.
Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti
nell'art. 271 e negli altri articoli del presente decreto devono essere usati
conduttori di sezione adeguata alla intensità della corrente verso terra e
comunque non inferiore a 16 millimetri quadrati, se di rame, ed a 50 millimetri
quadrati, se di ferro o acciaio zincato.
Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di terra in
rame, sezioni inferiori a 16 millimetri quadrati purché non inferiori alla
sezione dei conduttori del circuito elettrico, sino ad un minimo in ogni caso di
5 millimetri quadrati.
Art. 325.
I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il
deterioramento.
Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al
dispersore devono essere eseguite mediante saldatura o serraggio con bulloni o
con altri sistemi egualmente efficienti.
Art. 326. DISPERSORE PER LA PRESA DI TERRA.
Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di
costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle
condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni
a terra una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a
tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine
elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza
adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti.
Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas,
di aria compressa e simili. Sono invece ammesse, per impianti a tensione non
superiori a 1000 Volta, le tubazioni di acqua, purché facciano parte di reti
estese e l'attacco del conduttore di terra sia riportato a monte delle eventuali
derivazioni.
Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad accorgimenti
atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
Art. 327. PRESE DI TERRA DEGLI SCARICATORI.
Per le prese di terra degli scaricatori si applicano le disposizioni degli
artt. 324 a 326 relative alla comune messa a terra delle masse metalliche.
Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor
lunghezza possibile, percorsi senza brusche svolte, ed essere protetti contro il
contatto accidentale. La loro sezione non deve essere inferiore a 25 millimetri
quadrati.
Devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori,
particolari accorgimenti in relazione alle varie condizioni ambientali e di
impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente
massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.
Art. 328. VERIFICHE PERIODICHE.
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in
servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di
accertarne la stato di efficienza.
Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo
comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di
impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di
due anni .
Capo X - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono
pericoli di esplosione o di incendio.
Art. 329. DIVIETO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE.
Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli
artt. 330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in
dipendenza:
a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili;
b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive.
Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni
elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici di
produzione sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza .
Art. 330. INSTALLAZIONI ELETTRICHE " ANTIDEFLAGRANTI " E DI TIPO STAGNO.
Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia
necessario, in relazione alle esigenze del processo di lavorazione o
dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono essere
installati motori elettrici, purché questi, le relative apparecchiature ed i
relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme
della installazione, di tipo "antideflagrante", dichiarati come tali dal
costruttore .
Art. 331.
Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri
comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto
installazioni elettriche per forza motrice di tipo "antideflagrante" o di tipo
stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed
installazioni per illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo
seguente .
Art. 332. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI LUOGHI PERICOLOSI.
Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica può
essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie
munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a
chiusura ermetica.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente
illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse e nei luoghi
indicati nell'art.331 è ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto
involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le
relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i
conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine
resistenti.
Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili
devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal primo comma
dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati
nell'art.331.
Art. 333. INTERRUTTORE GENERALE.
Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi
contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste all'esterno dei
locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori
onnipolari.
Art. 334. LAVORI SULLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE DEI LUOGHI
PERICOLOSI.
È vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle
installazioni elettriche contemplate nel presente Capo, prima di avere aperto
gli interruttori onnipolari esterni di alimentazione del circuito ed averne
assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei.
Art. 335. SCARICHE ELETTROSTATICHE.
Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la
possibilità di scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure
di sicurezza:
a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei
tetti, delle incastellature, delle macchine e delle trasmissioni:
b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le
cariche elettrostatiche che si possono produrre nelle cinghie di cuoio delle
trasmissioni. Essi debbono però essere tali da non dare luogo alla produzione di
scintille;
c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e per
tutta l'estensione della rete degli elementi delle tubazioni metalliche per il
trasporto o la circolazione delle polveri e delle fibre, e collegamento
elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni;
d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di liquidi
infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi
liquidi, durante le operazioni di carico e scarico, e collegamento elettrico a
terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di
pneumatici.
Art. 336. VERIFICHE.
Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 devono essere
sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni .
Capo XI - Schemi dell'impianto.
Art. 337. ESPOSIZIONE SCHEMA DELL'IMPIANTO.
Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno
schema dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle
apparecchiature essenziali.
Art. 338. COLORAZIONE DEI CONDUTTORI E INDICAZIONE DELLE LORO
TENSIONI.
Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione a valori diversi
o conduttori sia ad alta che a bassa tensione, essi devono essere
contraddistinti con particolari colorazioni, il cui significato (valore della
tensione) deve essere reso evidente mediante apposita tabella.
Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata in
prossimità dei conduttori.
Art. 339. DIVIETO DI INGRESSO E AVVISO DI PERICOLO.
Nei luoghi ove esistano impianti ad alta tensione deve essere indicata con
apposita targa la esistenza del pericolo di morte con il contrassegno del
teschio.
Sulla porta di ingresso delle officine e cabine elettriche deve essere
esposto un avviso indicante il divieto di ingresso per le persone non
autorizzate.
Art. 340. CHIUSURA DELLE OFFICINE E DELLE CABINE NON PRESIDIATE.
Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate, oltre
ad avere le indicazioni di cui all'articolo precedente, devono essere tenute
chiuse a chiave.
Art. 341. ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA.
Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un
mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente.
Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in luoghi
prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale.
Art. 342. DEPOSITO DI MATERIALI NEI LOCALI DESTINATI ALLE MACCHINE ED
APPARECCHIATURE ELETTRICHE.
È vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche ove
esistano elementi dell'impianto, materiali, indumenti ed attrezzi che non siano
attinenti all'esercizio dell'impianto stesso.
Art. 343. ISTRUZIONI SUI SOCCORSI AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA.
Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in
modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti
da corrente elettrica.
Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi di
lavoro in genere dove è utilizzata corrente ad alta tensione o dove la corrente,
in relazione al suo uso ed alle condizioni locali, può costituire
pericolo.
Art. 344. LAVORI SU PARTI IN TENSIONE.
È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate
vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se alternata,
od a 50 Volta verso terra, se continua.
Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta,
purché:
a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo
responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei
lavoratori .
Art. 345. LAVORI SU MACCHINE, APPARECCHI E CONDUTTURE ELETTRICI AD ALTA
TENSIONE.
È vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture elettrici ad
alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel
secondo comma dell'articolo precedente senza avere prima:
a) tolta la tensione;
b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione
dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con
l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";
d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi la parte dell'impianto sulla
quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori .
Art. 346.
Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta
tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nei
comma b)e c) dell'articolo precedente, non sono direttamente controllabili dai
lavoratori addettivi, questi, prima di intraprendere i lavori, devono aver
chiesto e ricevuto conferma della avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza
sopra indicate.
In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi
non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma d) dello stesso
articolo.
La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la
esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le
relative manovre non abbiano ricevuto dal capo della squadra che ha eseguito i
lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la
tensione può essere applicata.
Art. 347.
Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi o
conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve
essere presente anche un'altra persona.
Art. 348. ESECUZIONE DELLE MANOVRE O PARTICOLARI OPERAZIONI.
I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che
comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine o
apparecchiature elettrici, devono avere a disposizione o essere individualmente
forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti,
pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture
e ramponi.
Art. 349.
I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente isolante devono
essere muniti di un isolatore intermedio, collocato in posizione tale che il
lavoratore possa eseguire le manovre senza dover afferrare il fioretto con una o
con entrambe le mani sul tratto oltre l'isolatore opposto alla impugnatura.
I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle pareti, ma appesi
ad appositi ganci.
Art. 350.
Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono essere
adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia
insufficiente o pregiudizievole per la sicurezza personale in relazione alla
ubicazione o alle speciali condizioni delle installazioni o alla particolare
pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio.
TITOLO VIII - Materie e prodotti pericolosi o nocivi
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 351. CAMPO DI APPLICAZIONE.
Agli effetti dell'applicazione delle norme del presente Titolo, si intendono
pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a
temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o
pungenti.
Art. 352. AFFISSIONI DI NORME DI SICUREZZA.
Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla
fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o
prodotti di cui all'articolo precedente, sussistano specifici pericoli, deve
essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente
decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che
sono eseguite.
Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate
operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le
disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche
lavorazioni.
Art. 353. ISOLAMENTO DELLE OPERAZIONI.
Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo
di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in
locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione
dell'elemento nocivo.
Art. 354. CONCENTRAZIONI PERICOLOSE - SEGNALATORI AUTOMATICI.
Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio deve essere per quanto
tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di
concentrazioni pericolose o nocive di gas vapori o polveri esplodenti,
infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere
provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette
concentrazioni.
Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che
possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi
indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle
concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono
essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni .
Art. 355. INDICAZIONI PER I RECIPIENTI
I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi
devono,
allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosita' del loro contenuto,
portare le indicazioni e i contrassegni prescritti per ciascuno di essi dalla
normativa che li disciplina.
Art. 356. SCARTI E RIFIUTI.
Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti,
corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante
la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati,
collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.
Art. 357. PAVIMENTI E PARETI.
I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla
manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili,
esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da
consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive,
che possano eventualmente depositarsi.
Capo II - Materie e prodotti infiammabili o esplodenti.
Art. 358. RISCALDAMENTI PERICOLOSI E SCINTILLE.
Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie
infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di
incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli
impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non
devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di
scintille.
Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille
devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e
relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.
Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei
lavoratori.
Art. 359. LUBRIFICAZIONE.
Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in
contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti
di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla
costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
Art. 360. RISCALDAMENTO DEI LOCALI E DIFESA CONTRO I RAGGI SOLARI.
Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i
rischi indicati nell'art.358 deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da
evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano
raggiungere temperature capaci di accendere le materie pericolose ivi
esistenti.
Nei casi indicati al primo comma le finestre e le altre aperture esistenti
negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei raggi
solari.
Art. 361. VALVOLE DI ESPLOSIONE NEI LOCALI PERICOLOSI.
Nei locali di cui all'articolo precedente devono essere predisposte nelle
pareti o nei solai adeguate valvole di esplosione atte a limitare gli effetti
esplosivi.
Dette valvole possono essere anche costituite da normali finestre o da
intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto
l'azione di una limitata pressione.
In ogni caso le valvole di esplosione devono essere disposte in modo che il
loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.
Art. 362. PRODUZIONE DI DIVERSE QUALITÀ DI GAS PERICOLOSI.
Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi
né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni
pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità
di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati
fra loro.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando i diversi
gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché siano
adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.
Art. 363. DEPOSITI DI DIVERSE QUALITÀ DI MATERIE O PRODOTTI
PERICOLOSI
Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla
formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati
e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati ed adeguatamente
isolati gli uni dagli altri.
Art. 364.
I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o
infiammabili, tanto se predisposti in applicazione dell'art. 354, quanto se
costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono
rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei
locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di
funzionamento;
b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo
complesso collegato elettricamente a terra;
c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la
raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono
essere causa di pericolo.
Art. 365.
Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri
suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti
distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure
adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.
Capo III - Materie e prodotti corrosivi o aventi temperature
dannose.
Art. 366. TRASPORTO ED IMPIEGO.
Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi
temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che
i lavoratori ne vengano a diretto contatto.
Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano la attuazione della
norma di cui al comma precedente, devono essere messi a disposizione dei
lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto è stabilito
nel Titolo X.
Art. 367. INVESTIMENTI DA LIQUIDI CORROSIVI.
Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi
corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate
prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni
neutralizzanti.
Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono
essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni
o docce con acqua a temperatura adeguata.
Art. 368. SPANDIMENTI DI LIQUIDI CORROSIVI.
In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere
assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con
lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.
Capo IV - Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e
infettanti.
Art. 369. MASCHERE ED APPARECCHI RESPIRATORI.
Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego,
manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti,
irritanti ed infettanti, nonché nei depositi o luoghi in cui possono svilupparsi
e diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti, deve
essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere
respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di
emergenza.
Art. 370. ISOLAMENTO LOCALI.
I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate
nell'articolo precedente devono essere normalmente separati e isolati dagli
altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio.
Art. 371. PULIZIA LOCALI ED ATTREZZATURE.
I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le
materie o i prodotti indicati nell'art. 269, nonché, i tavoli di lavoro, le
macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono
essere frequentemente ed accuratamente puliti.
Art. 372. ACCESSO AI LUOGHI CON PRESENZA DI GAS, FUMI O VAPORI ASFISSIANTI O
TOSSICI.
Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell'articolo 236 devono essere
osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie
sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da
temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.
Capo V - Materie o prodotti taglienti o pungenti.
Art. 373. FABBRICAZIONE, MANIPOLAZIONE O IMPIEGO.
Nella fabbricazione manipolazione o impiego di materie o prodotti taglienti o
pungenti quali lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, aghi, devono essere
adottati mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti ad evitare il contatto
diretto delle stesse materie o prodotti con le mani od altre parti scoperte del
corpo o comunque a ridurre al minimo la pericolosità della
manipolazione.
TITOLO IX - Manutenzione e riparazione
Capo unico.
Art. 374. EDIFICI, OPERE, IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE.
Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i
servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di
stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso
e alle necessità della sicurezza del lavoro.
Gli impianti le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli
strumenti, compresi gli appartenenti di difesa, devono possedere, in relazione
alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e
di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di
efficienza.
Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di
manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.
Art. 375. LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE.
Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere
adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali da
consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di
sicurezza.
I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad
impianti fermi.
Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti
fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano necessità
di esecuzione per evitare pericoli o maggiori danni, devono essere adottate
misure e cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori
addettivi che delle altre persone.
Art. 376. ACCESSO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A PUNTI
PERICOLOSI.
L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati
di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere
reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati quali andatoie,
passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei
dispositivi.
TITOLO X - Mezzi personali di protezione e soccorsi
d'urgenza
Capo I - Disposizioni di carattere generale.
Art. 377. MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE.
Il datore di lavoro fermo restando quanto specificatamente previsto in altri
articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi
personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed
operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di
protezione.
I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti
di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di
conservazione.
Capo II - Abbigliamento e indumenti di protezione.
Art. 378. ABBIGLIAMENTO.
I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o
abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle
caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità
personale.
Art. 379. INDUMENTI DI PROTEZIONE.
Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di
operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non
previsti dalle disposizioni del Capo III del presente Titolo, mettere a
disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione.
Capo III - Protezioni particolari.
Art. 380. PROTEZIONE DEI CAPELLI.
Le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in rotazione
presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali
incandescenti, devono essere provviste di appropriata cuffia di protezione,
resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.
Art. 381. PROTEZIONE DEL CAPO.
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di
materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono
essere provvisti di copricapo appropriato.
Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono
permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del
sole.
Art. 382. PROTEZIONE DEGLI OCCHI.
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di
schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono
essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.
Art. 383. PROTEZIONE DELLE MANI.
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli,
abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti
di manopole, guanti o altri appropriati mezzi di protezione.
Art. 384. PROTEZIONE DEI PIEDI.
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici
pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i
lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla
particolare natura del rischio.
Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
Art. 385. PROTEZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL CORPO.
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi
particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa,
quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.
Art. 386. CINTURE DI SICUREZZA.
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o
che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni
di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
Art. 387. MASCHERE RESPIRATORIE.
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas,
polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri
dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto
al personale.
Capo IV - Soccorsi d'urgenza.
Art. 388. DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E SOCCORSI D'URGENZA.
I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore sono tenuti a
segnalare subito al proprio datore di lavoro od ai propri capi gli infortuni,
comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro.
Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese le lesioni
di piccola entità, siano immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi
d'urgenza.
TITOLO XI - Norme penali
Capo unico.
Art. 389. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73,
115,120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17,
34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187,
197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276
secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358,
362, 365, 369, 374, 375, 387;
c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme .
Art. 390. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI COSTRUTTORI E DAI
COMMERCIANTI.
I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di
macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonché gli
installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7,
sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire sei milioni.
Art. 391. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI.
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento mila a
lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo
e terzo comma, 345, 346, ultimo comma, nonché per non avere esercitato ai sensi
dell'art.4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di
questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecento mila a
lire un milione per l'inosservanza della norma di cui all'art.5, primo comma,
nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui
lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla
lettera b) dell'articolo seguente.
Art. 392. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI.
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire trecentomila a lire
unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6,
lettere d) ed e), 34, lettere a) e b), 47, primo comma, 218, secondo comma, 238,
334 e 346, primo e secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6,
lettere a), b) e c), 19, 20, lettere a), b) e c), 24, 47, ultimo comma, 217,
ultimo comma e 388 primo comma .
TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro.
Art. 393. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE.
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei
rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un
funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed
artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e
forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla
Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni
e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio
nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali
permanenti dei quali determina la composizione e la unzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3
persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate
da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni. Ai predetti
componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di
presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
5, e successive modificazioni.
Art. 394. COMPITI DELLA COMMISSIONE.
1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e
salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il
coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure
preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi
alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e
sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli
ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1,
lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di
cui all'art.402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei
lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è
trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle
regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o
promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.
Capo II - Deroghe.
Art. 395. DEROGHE DI CARATTERE GENERALE.
(Questo articolo è stato ABROGATO dall'art. 26, com. 3 del D.Lgs.
n.626/94)
[Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di
tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, per
gli edifici locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di
costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo relativamente
alle attività produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono
esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che
sussistano o vengano adottate idonee misure di sicurezza.
Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della
suddetta deroga, determina le attività produttive ed i settori industriali per i
quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneità delle misure di
sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le
macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di
sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto
stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393.]
Art. 396. DEROGHE PARTICOLARI.
Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di
concedere alle singole ditte che ne facciano apposita richiesta deroghe
temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando
non sia possibile in impianti o in macchine preesistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme stesse, per riconosciute
esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che
siano adottate opportune misure di prevenzione o idonei dispositivi di
sicurezza.
Art. 397. TOLLERANZE.
Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti già
installate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti
piccoli scostamenti rispetto ai valori numerici minimi o massimi indicati dal
decreto stesso, che, in relazione a particolari circostanze di fatto, siano
ritenuti compatibili con la sicurezza.
Capo III - Verifiche e controlli.
Art. 398. ATTRIBUZIONE DEI COMPITI.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà, con proprio
decreto, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, di
affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di
sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei
dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del
presente decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni, in relazione, alla natura particolare delle
verifiche e dei controlli stessi.
Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il Ministro
ha facoltà, sentita la Commissione consultiva permanente sopra indicata, di
disporre con proprio decreto, che i controlli e le verifiche siano esercitate da
personale specializzato dipendente o scelto dagli stessi datori di lavoro.
I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresì le modalità per
l'esercizio delle verifiche e dei controlli .
Art. 399. DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI.
Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del
precedente articolo debbono essere redatti verbali su foglio libretti conformi a
modelli approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o i
controlli sono stati effettuati e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli
ispettori del lavoro.
Art. 400. DETERMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO.
I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui
agli articoli 329 e 331 del presente decreto saranno determinati con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'art. 393.
Capo IV - Applicazione delle norme.
Art. 401. VIGILANZA.
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato
del lavoro.
I fogli di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro devono essere tenuti sul
luogo di lavoro ed esibiti su richiesta nelle successive visite di
ispezione.
Art. 402. RICORSI.
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di
prevenzione infortuni sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30
dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere
inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per
territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia
disposta dal Capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma avverso le
determinazioni adottate dagli Ispettorati dei lavoro in materia di deroghe
temporanee ai sensi dell'art. 396.
Art. 403. REGISTRO INFORTUNI.
Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale
siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori
dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni
compreso quello dell'evento.
Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di
cui all'art.393, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica
professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del
lavoro sul luogo di lavoro .
Art. 404. STATISTICA DEGLI INFORTUNI.
L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e
pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie
professionali, secondo i criteri che saranno fissati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, nei
termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, gli infortuni e le malattie professionali verificatisi, nonché a
fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui salari corrisposti ed ogni
altro elemento necessario allo studio del fenomeno infortunistico.
Capo V - Disposizioni finali.
Art. 405. COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI IN MATERIA.
Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nelle
vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili
con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo non
espressamente disciplinati.
Art. 406. DECORRENZA.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.
A decorrere da tale data il R.D 18 giugno 1899, n.230 , è abrogato.
Tabella A - CONTRASSEGNI TIPICI AVVISANTI PERICOLO ADOTTATI
DALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO
[soppressa dall' art. 7 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n 493
].
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