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Relazione al XXII Congresso Nazionale della Associazione Italiana di Radioprotezione Medica . Torino, giugno 2011.

 

La sorveglianza sanitaria per gli esposti per motivi professionali a NIR non può essere elusa. Essa è effettuata, nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti e dalle Direttive Europee, dal Medico Competente e dal Medico di Radioprotezione. Essa ha frequenza di solito annuale, comprende esami clinici e indagini diagnostiche mirate al rischio e si conclude con la formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Appare razionale ritenere che l'obbligo della sorveglianza sanitaria sia previsto per i lavoratori con esposizioni superiori ai valori di azione e ai valori limite di esposizione proposti dalle Direttive Europee e della normativa nazionale. La sorveglianza non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine, vista la carenza di dati scientifici comprovanti un nesso di causalità con le patologie ipotizzate come possibili. Vanno considerate con attenzione le condizioni di quei lavoratori "particolarmente sensibili" al rischio.

La figura del Medico va coinvolta nella valutazione del rischio, prima tappa della prevenzione e protezione, anche in riferimento agli aspetti normativi. Il medico deve operare, nella sua attività, secondo i principi della Medicina del Lavoro e del Codice Etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati.

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