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Piani di Emergenza
Il piano di emergenza deve contenere procedure, da applicare
a tutti i tipi di emergenze ipotizzabili nella struttura, identificate in
base ad un'attenta valutazione preliminare dei rischi (i contenuti minimi,
con particolare attenzione all’incendio, sono stati normati nel D.M. 10 Marzo
1998 * G.U. del 07 04 1998 * “Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), e precisare i compiti
del responsabile della sicurezza e di tutti gli addetti con incarichi specifici.
La complessità di un piano di emergenza è in relazione
al tipo di attività svolta nella struttura, alle dimensioni e alla logistica
della stessa, al tipo di emergenza ipotizzabile, al numero complessivo di
persone, ed alla loro tipologia, presenti nella struttura.
All'interno del piano di emergenza devono essere contemplate
le diverse situazioni dell'emergenza in relazione al normale orario di lavoro,
in situazioni più critiche (per esempio durante la pausa per il pranzo od
il cambio turno) o l'attivazione dello stato di emergenza durante la notte
o nei giorni festivi.
Occorre tenere
in considerazione che, diversi studi concordano sul fatto, la maggior parte
degli incendi, nelle strutture sanitarie, scoppia in locali poco affollati
tra le ore 20.00 e le ore 08.00 del mattino, in concomitanza con la riduzione
del personale dipendente e di conseguenza del controllo.
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